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lunedì 12 marzo 2018

LEGGE 11 gennaio 2018, n. 4

LEGGE 11 gennaio 2018, n. 4
Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici.
(18G00020) (GU n.26 del 1-2-2018 )
note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/02/2018 
Visualizza il testo vigente su normattiva.it 

venerdì 20 gennaio 2017

Codice civile

REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262
Approvazione del testo del Codice civile.
(042U0262) (GU n.79 del 4-4-1942 )
note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/4/1942.
Vai al testo su normattiva.it

sabato 6 agosto 2011

LEGGE 15-07-2009, n. 94. Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.

LEGGE 15 luglio 2009, n. 94
Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.
(GU n.170 del 24-7-2009 - Suppl. Ordinario n. 128)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 8/8/2009
Visualizza il testo vigente su http://www.normattiva.it/

domenica 13 marzo 2011

LEGGE 9 gennaio 2004, n. 6

Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonche' relative norme di attuazione, di coordinamento e finali.
(GU n. 14 del 19-1-2004)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 19/3/2004
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martedì 28 dicembre 2010

Articolo 2683 cc, Beni per i quali è disposta la pubblicità (beni mobili registrati)

L'art. 7 decreto legge 04-07-2006, n. 223 ("Misure urgenti in materia di passaggi di proprietà e di beni mobili registrati"), prevede la possibilità, per il cittadino, di ottenere l'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni riguardanti la vendita di  beni  mobili registrati anche agli uffici comunali.
I beni mobili registrati sono quelli indicati dall'art. 2683 del codice civile. Eccone il testo tratto da http://www.infoleges.it/
Articolo 2683 cc
BENI PER I QUALI E` DISPOSTA LA PUBBLICITA`
1. Devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione, osservate le altre forme di pubblicita` stabilite dalla legge, gli atti menzionati negli art. seguenti, quando hanno per oggetto:
1) le navi e i galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione;
2) gli aeromobili iscritti nei registri indicati dallo stesso codice;
3) gli autoveicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.