DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502
Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
(GU n.305 del 30-12-1992 - Suppl. Ordinario n. 137)
note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993
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Art. 3. Organizzazione delle unita' sanitarie locali
RispondiElimina(Conferenza dei sindaci)
comma 14. Nelle unita' sanitarie locali il cui ambito territoriale
coincide con quello del comune, il sindaco, al fine di corrispondere
alle esigenze sanitarie della popolazione, provvede alla definizione,
nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo
per l'impostazione programmatica dell'attivita', esamina il bilancio
pluriennale di previsione ed il bilancio di esercizio e rimette alla
regione le relative osservazioni, verifica l'andamento generale
dell'attivita' e contribuisce alla definizione dei piani
programmatici trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al
direttore generale ed alla regione. Nelle unita' sanitarie locali il
cui ambito territoriale non coincide con il territorio del comune, le
funzioni del sindaco sono svolte dalla conferenza dei sindaci o dei
presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale tramite
una rappresentanza costituita nel suo seno da non piu' di cinque
componenti nominati dalla stessa conferenza con modalita' di
esercizio delle funzioni dettate con normativa regionale.