DECRETO LEGISLATIVO 12 febbraio 1993, n. 39
Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. (GU n.42 del 20-2-1993 )
note: Entrata in vigore del decreto: 7-3-1993
Visualizza il testo vigente su http://www.normattiva.it/
Per utilità riporto il testo dell'art. 3:
RispondiEliminaArt. 3.
1. Gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati.
2. Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonche' l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validita' di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa e' sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.
Nei casi previsti dal comma 2 può essere apposta, sotto al nominativo del responsabile, il richiamo "firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/1993".
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