DECRETO-LEGGE 7 giugno 2024, n. 73
Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie. (24G00093)
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2024, n. 107 (in G.U. 31/07/2024, n. 178). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/07/2024)
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Rassegna stampa
Al via legge su liste d'attesa, 90 giorni a Regioni per adeguarsi
Cambia il calcolo del fabbisogno di personale, nodo fondi
INTRAMOENIA. Attenzione all'art. 4, comma 2. Le Ulss e le aziende ospedaliere devono assicurare il "corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero-professionale di cui all'articolo 15-quinquies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con il divieto che l'attività libero-professionale possa comportare per ciascun dipendente ((e per ciascun professore e ricercatore universitario inserito in assistenza)) un volume di prestazione superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali. ((A tale fine)), l'attività libero-professionale è soggetta a verifica da parte della direzione generale aziendale, con la conseguente applicazione di misure, consistenti anche nella sospensione del diritto all'attività stessa.
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