Deliberazione della Giunta Regionale n. 2266 del 30 dicembre 2016
Recepimento
e applicazione dell'allegato sub A dell'Intesa Stato-Regioni del
19.2.2015 (rep. n.32/CSR) in parziale sostituzione della DGR n. 2501 del
6 agosto 2004. Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002.
Note per la trasparenza
Con questo provvedimento: 1) si recepiscono e si applicano i criteri, i
requisiti e le evidenze di cui al Disciplinare Tecnico (allegato A)
dell'intesa Stato-Regioni n. 32/CSR del 19 febbraio 2015; 2) si adottano
i «Requisiti minimi generali per l'autorizzazione all'esercizio delle
attività sanitarie e gli ulteriori requisiti generali di qualificazione
per l'accreditamento delle strutture sanitarie» applicabili: all'intera
Azienda ULSS, alle strutture che erogano prestazioni in regime di
ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno, alle strutture
sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime
ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica
strumentale e di laboratorio, come poliambulatorio, alle strutture
sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime
ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica
strumentale e di laboratorio, in sostituzione dei requisiti minimi
generali per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e
socio-sanitarie "Generali AU-1 e AU-2" e degli «ulteriori requisiti
generali di qualificazione per l'accreditamento delle strutture
sanitarie e socio-sanitarie»; Requisiti Generali AC-1 e AC-2» stabiliti a
partire dalla DGR. n. 2501/2004, di «attuazione della L.R. 22/2002 in
materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e
socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle procedure».
L'applicabilità di tali requisiti è riferita alle strutture sanitarie.
(Allegati)
2266_AllegatoA_338937.pdf2266_AllegatoB_338937.pdf
2266_AllegatoC_338937.pdf
2266_AllegatoD_338937.pdf
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