lunedì 11 settembre 2017

Accesso agli atti, un caso di inammissibilità

Con la sentenza n. 4074/2017 del 25 agosto 2017 il Consiglio di Stato ha affermato che:

«.... 9.1.– Occorre ricordare che il diritto di accesso non è assoluto e incondizionato, ma subisce alcuni temperamenti. Segnatamente, tale rimedio non si sostanzia in un’azione popolare e neppure può tradursi in un controllo generalizzato sulla legittimità dell’azione amministrativa, ma deve essere strumentale alla tutela di un interesse personale di chi lo richiede. La posizione legittimante, anche se non deve assumere necessariamente la consistenza del diritto soggettivo o dell’interesse legittimo, deve essere però giuridicamente tutelata non potendo identificarsi con il generico ed indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell’attività amministrativa.
Nel caso di specie, si tratta di una richiesta massiva di atti, di cui non è plausibilmente dimostrata l’idoneità a spiegare effetti diretti o indiretti nei confronti dell’istante, la quale si limita ad affermare genericamente che l’ottenimento di tale documentazione avrebbe permesso una ricostruzione più precisa delle circostanze di fatto, consentendole di meglio tutelare i propri diritti avanti alle competenti sedi. Se deve escludersi che la titolarità del diritto d’accesso risieda soltanto in una situazione funzionale all’esercizio di un interesse giuridicamente protetto e suscettibile di tutela giurisdizionale, la richiesta di accesso deve pur tuttavia sempre basarsi su un interesse percepibile concreto ed attuale. ....»

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