«.... 9.1.– Occorre ricordare che il diritto di accesso non è
assoluto e incondizionato, ma subisce alcuni temperamenti.
Segnatamente, tale rimedio non si sostanzia in un’azione popolare e
neppure può tradursi in un controllo generalizzato sulla legittimità
dell’azione amministrativa, ma deve essere strumentale alla tutela di un
interesse personale di chi lo richiede. La posizione legittimante,
anche se non deve assumere necessariamente la consistenza del diritto
soggettivo o dell’interesse legittimo, deve essere però giuridicamente
tutelata non potendo identificarsi con il generico ed indistinto
interesse di ogni cittadino al buon andamento dell’attività
amministrativa.
Nel caso di specie, si tratta di una richiesta massiva
di atti, di cui non è plausibilmente dimostrata l’idoneità a spiegare
effetti diretti o indiretti nei confronti dell’istante, la quale si
limita ad affermare genericamente che l’ottenimento di tale
documentazione avrebbe permesso una ricostruzione più precisa delle
circostanze di fatto, consentendole di meglio tutelare i propri diritti
avanti alle competenti sedi. Se deve escludersi che la titolarità del
diritto d’accesso risieda soltanto in una situazione funzionale
all’esercizio di un interesse giuridicamente protetto e suscettibile di
tutela giurisdizionale, la richiesta di accesso deve pur tuttavia sempre
basarsi su un interesse percepibile concreto ed attuale. ....»
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