fonte: www.padigitale.it
(dal sito)
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013, contenente le Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44 , 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al decreto Legislativo n. 82/2005, pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2014, in vigore dall’11 aprile 2014, al comma 2 dell’art. 14, stabilisce che i sistemi di conservazione già esistenti alla data di entrata in vigore del suddetto decreto devono essere adeguati alle regole contenute nel provvedimento in commento entro e non oltre 36 mesi dalla sua entrata in vigore, ossia entro e non oltre l’11 aprile 2017.
L’11 aprile 2017 segna anche l’ultimo giorno di applicazione delle previgenti regole tecniche, vale a dire quelle contenute nella Deliberazione CNIPA n. 11/2004. Di conseguenza, a far data dal 12 aprile, le uniche regole tecniche applicabili in tema di sistemi di conservazione digitale, sono quelle contenute nel D.P.C.M. 03/12/2013 che, a tutti gli effetti di legge, restano le uniche disposizioni tecniche, unitamente alla norme contenute nel Codice dell’Amministrazione Digitale, applicabili in Italia in tema di sistemi di conservazione digitale di dati e documenti informatici.
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