venerdì 15 agosto 2014

DECRETO-LEGGE 28 marzo 2014, n. 47.Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015.

DECRETO-LEGGE 28 marzo 2014, n. 47
Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015.
(14G00059) (GU n.73 del 28-3-2014 )
note:Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/2014.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80 (in G.U. 27/05/2014, n. 121).

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Per gli uffici anagrafe dei comuni è importante l'art. 5
Art. 5 
Lotta all'occupazione abusiva  di  immobili  ((.  Salvaguardia  degli effetti di disposizioni in materia di contratti di locazione)) 
  1. Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo  non  può chiedere la residenza  ne'  l'allacciamento  a  pubblici  servizi  in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi  in  violazione  di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge.  ((A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del presente decreto, gli atti  aventi  ad  oggetto  l'allacciamento  dei servizi di energia elettrica, di  gas,  di  servizi  idrici  e  della telefonia fissa, nelle forme della stipulazione, della  volturazione, del rinnovo, sono nulli, e pertanto non possono  essere  stipulati  o comunque adottati, qualora non riportino i  dati  identificativi  del richiedente e il  titolo  che  attesti  la  proprieta',  il  regolare possesso o la regolare detenzione dell'unita' immobiliare  in  favore della quale si richiede l'allacciamento. Al  fine di consentire ai soggetti somministranti la verifica dei dati dell'utente e il loro inserimento negli atti indicati nel periodo precedente, i richiedenti sono tenuti a consegnare ai soggetti somministranti idonea documentazione relativa al  titolo  che  attesti  la  proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione  dell'unità  immobiliare, in  originale  o  copia  autentica,  o  a  rilasciare   dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28  dicembre 2000, n. 445)).
  ((1-bis. I soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica  non  possono partecipare  alle procedure di assegnazione di alloggi della  medesima  natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva.
  1-ter. Sono fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre  2015, gli effetti prodottisi e i rapporti  giuridici sorti  sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23)).

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