venerdì 29 agosto 2014

LEGGE 30 luglio 2012, n. 128. Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

LEGGE 30 luglio 2012, n. 128
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. (12G0147) (GU n.183 del 7-8-2012 - Suppl. Ordinario n. 168 )
note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/08/201

domenica 24 agosto 2014

Enti locali, ecco i nuovi rapporti dipendenti-popolazione

Dal sito del Ministero dell'Interno

Sono stati determinati con decreto del ministro e sono validi per quelli in dissesto e in riequilibrio finanziario pluriennale

Con decreto del ministro dell’Interno del 24 luglio 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 12 agosto scorso, sono stati determinati i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica.

Questi parametri sono validi per gli enti che hanno dichiarato dissesto finanziario e per quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

I nuovi rapporti saranno operativi per gli enti che delibereranno la rideterminazione della dotazione organica a far data dal 26 agosto 2014 (15° giorno successivo alla pubblicazione nella G.U.).

Consulta il decreto.

venerdì 15 agosto 2014

DECRETO-LEGGE 28 marzo 2014, n. 47.Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015.

DECRETO-LEGGE 28 marzo 2014, n. 47
Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015.
(14G00059) (GU n.73 del 28-3-2014 )
note:Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/2014.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80 (in G.U. 27/05/2014, n. 121).

Visualizza il testo vigente su normattiva.it

Per gli uffici anagrafe dei comuni è importante l'art. 5
Art. 5 
Lotta all'occupazione abusiva  di  immobili  ((.  Salvaguardia  degli effetti di disposizioni in materia di contratti di locazione)) 
  1. Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo  non  può chiedere la residenza  ne'  l'allacciamento  a  pubblici  servizi  in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi  in  violazione  di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge.  ((A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del presente decreto, gli atti  aventi  ad  oggetto  l'allacciamento  dei servizi di energia elettrica, di  gas,  di  servizi  idrici  e  della telefonia fissa, nelle forme della stipulazione, della  volturazione, del rinnovo, sono nulli, e pertanto non possono  essere  stipulati  o comunque adottati, qualora non riportino i  dati  identificativi  del richiedente e il  titolo  che  attesti  la  proprieta',  il  regolare possesso o la regolare detenzione dell'unita' immobiliare  in  favore della quale si richiede l'allacciamento. Al  fine di consentire ai soggetti somministranti la verifica dei dati dell'utente e il loro inserimento negli atti indicati nel periodo precedente, i richiedenti sono tenuti a consegnare ai soggetti somministranti idonea documentazione relativa al  titolo  che  attesti  la  proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione  dell'unità  immobiliare, in  originale  o  copia  autentica,  o  a  rilasciare   dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28  dicembre 2000, n. 445)).
  ((1-bis. I soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica  non  possono partecipare  alle procedure di assegnazione di alloggi della  medesima  natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva.
  1-ter. Sono fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre  2015, gli effetti prodottisi e i rapporti  giuridici sorti  sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23)).

sabato 2 agosto 2014