(Segnalazione tratta da Rassegna stampa Asmel – Speciale Contratti e Appalti n.35 del 15/11/2013)
Il Consiglio di Stato ha affermato, con sentenza n. 842/2011, che una concessione cimiteriale perpetua non può essere revocata e la sua cessazione può avvenire unicamente nell’eventualità di estinzione per effetto della soppressione del cimitero. Su questa base si può concludere che le concessioni cimiteriali perpetue non sono soggette alla trasformazione a tempo determinato, imposta dalla disciplina sopravvenuta e rimangono assoggettate al regime giuridico vigente al momento del loro rilascio. In effetti, le concessioni cimiteriali perpetue non ricadono nell’ambito della disciplina di cui all’art. 92 del D.P.R. n° 285/1990, il quale riguarda esclusivamente le concessioni cimiteriali a tempo determinato e si deve ritenere che le concessioni cimiteriali perpetue rilasciate in data anteriore a quella di entrata in vigore del D.P.R. n° 803/1975, si configurino quale situazione di diritti acquisiti e non siano soggette a revoca.
Vai alla sentenza n. 842/2011.
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