Dalla Gazzetta Amministrativa
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale:
- dell’art. 23, commi 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 bis del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni
dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- degli artt. 17 e 18 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n.
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per violazione dell’art. 77 Cost., in relazione agli artt. 117, 2° comma
lett. p) e 133, 1° comma Cost., in quanto il decreto-legge, atto
destinato a fronteggiare casi straordinari di necessità e urgenza, è
strumento normativo non utilizzabile per realizzare una riforma organica
e di sistema quale quella prevista dalle norme censurate nel presente
giudizio.
(Corte Costituzionale, comunicato del 3.7.2013)
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