martedì 28 dicembre 2010

Articolo 2683 cc, Beni per i quali è disposta la pubblicità (beni mobili registrati)

L'art. 7 decreto legge 04-07-2006, n. 223 ("Misure urgenti in materia di passaggi di proprietà e di beni mobili registrati"), prevede la possibilità, per il cittadino, di ottenere l'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni riguardanti la vendita di  beni  mobili registrati anche agli uffici comunali.
I beni mobili registrati sono quelli indicati dall'art. 2683 del codice civile. Eccone il testo tratto da http://www.infoleges.it/
Articolo 2683 cc
BENI PER I QUALI E` DISPOSTA LA PUBBLICITA`
1. Devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione, osservate le altre forme di pubblicita` stabilite dalla legge, gli atti menzionati negli art. seguenti, quando hanno per oggetto:
1) le navi e i galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione;
2) gli aeromobili iscritti nei registri indicati dallo stesso codice;
3) gli autoveicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.

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