NORME SULL'ASSETTO PROGRAMMATORIO, CONTABILE, GESTIONALE E DI CONTROLLO DELLE UNITA' LOCALI SOCIO SANITARIE E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502 "RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA", COSI' COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 7 DICEMBRE 1993, N. 517
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TITOLO IV
Budget
Budget
Art. 13 - Metodica di budget.
1. Allo scopo di pervenire, su arco annuale e con sistematico riferimento alle scelte della programmazione, alla formulazione di articolate e puntuali previsioni relativamente ai risultati da conseguire, alle attività da realizzare, ai fattori operativi da utilizzare, alle risorse finanziarie da acquisire e da impiegare, agli investimenti da compiere è obbligatoria l'adozione della metodica di budget.
2. La metodica di budget si sviluppa secondo una struttura che comprende:
a) il documento di direttive;
b) il budget generale;
c) i budget delle strutture;
d) i budget di centro di responsabilità.
Art. 14 - Documento di direttive.
1. Il documento di direttive è formulato allo scopo di realizzare il raccordo sistematico tra gli strumenti della programmazione e i budget.
2. Il documento di direttive è elaborato dal direttore generale in aderenza ai contenuti e alle scelte dei piani, programmi e progetti adottati e indica obiettivi, linee guida, criteri, vincoli e parametri per la formulazione dei budget.
Art. 15 - Budget generale.
1. Il budget generale riguarda l'intera attività dell'Unità locale socio-sanitaria e dell'Azienda ospedaliera e si articola nelle seguenti parti:
a) il budget economico, che indica in analisi le attività ed i costi; la rappresentazione dei costi deve consentire l'evidenza delle fondamentali classi di fattori operativi;
b) il budget finanziario che indica in analisi i flussi di entrata e di spesa;
c) il budget patrimoniale che indica in analisi le fonti di finanziamento e gli impieghi, in modo tale da consentire anche la separata evidenza della gestione corrente e della gestione degli investimenti.
2. Il budget generale costituisce allegato necessario del bilancio economico preventivo.
Art. 16 - I budget delle strutture.
1. I budget delle strutture sono formulati con riguardo alle fondamentali strutture dell'Unità locale socio-sanitaria e dell'Azienda ospedaliera come indicate per il piano generale.
2. I budget delle strutture sono articolati e strutturati in modo analogo al budget generale economico.
Art. 17 - Budget di centro di responsabilità.
1. I budget di centro di responsabilità sono formulati con riguardo alle unità organizzative inserite nel piano dei centri di responsabilità.
2. I budget di centro di responsabilità sono articolati e strutturati in modo da consentire, in analogia ai budget delle fondamentali strutture, la rappresentazione degli aspetti economici, rendendo inoltre possibile l'attribuzione della responsabilità di gestione e di risultato mediante l'individuazione dei risultati da conseguire, delle attività da svolgere e delle risorse assegnate.
Art. 18 - Approvazione dei budget.
1. Il direttore generale entro lo stesso termine stabilito per l'approvazione dei bilanci di previsione approva il budget generale ed i connessi budget delle fondamentali strutture ed i budget di centro di responsabilità.
Art. 19 - Controllo periodico e revisione del budget.
1. Il budget generale, i budget delle fondamentali strutture e i budget di centro di responsabilità sono sottoposti, con cadenza mensile ed entro venti giorni dalla scadenza del mese di riferimento, alla verifica dello stato di avanzamento con lo scopo di porre in evidenza, rispetto ai dati di budget, gli eventuali scostamenti già intervenuti e gli elementi che possono determinare scostamenti nel prosieguo della gestione.
2. Entro la fine del mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre deve essere inviata alla Giunta regionale una relazione sullo stato di avanzamento del budget generale, che oltre a porre in evidenza gli scostamenti rispetto ai dati di budget e gli elementi che possono determinare scostamenti nel prosieguo della gestione, opera una proiezione della situazione finanziaria e del risultato economico finale secondo uno schema fornito dalla Giunta regionale.
3. A seguito dei controlli periodici trimestrali, il direttore generale, qualora ne ravvisi l'opportunità e, in ogni caso, a fronte di situazioni di previsto squilibrio finanziario ed economico, procede alla revisione del budget generale.
4. Qualora dalle verifiche di cui al comma 1 emergessero elementi di possibile squilibrio finanziario ed economico, e in ogni caso, con riferimento alle relazioni trimestrali e alle revisioni del budget, il collegio dei revisori deve formulare una relazione con le proprie osservazioni da trasmettere alla Giunta regionale entro la fine del mese successivo alla scadenza del periodo di riferimento mensile o trimestrale.
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