DECRETO-LEGGE 26 aprile 2013, n. 43
Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015.
(13G00086) (GU n.97 del 26-4-2013)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/04/2013
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 giugno 2013, n. 71 (in G.U. 25/6/2013, n. 147).
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Per le modifiche all'imposta di bollo vedi l'art. 7 bis, comma 3.
venerdì 28 giugno 2013
DECRETO-LEGGE 21-06-2013 n. 69
DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69
Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
(13G00116) (GU n.144 del 21-6-2013 - Suppl. Ordinario n. 50)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/6/2013.
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A oggi il testo dell'art. 33 è il seguente:
Art. 33
(Semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza
per lo straniero nato in Italia)
1. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione.
2. Gli Ufficiali di Stato Civile sono tenuti al compimento del diciottesimo anno di eta' a comunicare all'interessato, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilita' di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di eta'. In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data.
Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
(13G00116) (GU n.144 del 21-6-2013 - Suppl. Ordinario n. 50)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/6/2013.
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A oggi il testo dell'art. 33 è il seguente:
Art. 33
(Semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza
per lo straniero nato in Italia)
1. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione.
2. Gli Ufficiali di Stato Civile sono tenuti al compimento del diciottesimo anno di eta' a comunicare all'interessato, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilita' di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di eta'. In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data.
venerdì 21 giugno 2013
Dpr 16-04-2013, n. 62. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62
Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
(13G00104) (GU n.129 del 4-6-2013)
Entrata in vigore del provvedimento: 19/06/2013
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Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
(13G00104) (GU n.129 del 4-6-2013)
Entrata in vigore del provvedimento: 19/06/2013
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venerdì 14 giugno 2013
LEGGE 8 luglio 1977, n. 487. Libretto di famiglia internazionale
LEGGE
8
luglio
1977, n. 487
Ratifica ed esecuzione della convenzione che istituisce un libretto
di famiglia internazionale, firmata a Parigi il 12 settembre 1974. (GU n.214 del 6-8-1977 - Suppl. Ordinario)
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mercoledì 12 giugno 2013
D. LGS 03-02-2011, n. 71
DECRETO LEGISLATIVO 3 febbraio 2011, n. 71
Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246.
(11G0109) (GU n.110 del 13-5-2011)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/05/2011
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Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246.
(11G0109) (GU n.110 del 13-5-2011)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/05/2011
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