DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2621 del 18 dicembre 2012
L. 7 agosto 2012, n. 135 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" (c.d. spending review): ulteriori determinazioni per l'anno 2012 e seguenti.
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domenica 30 dicembre 2012
Dpr 22 dicembre 2012, n. 226. Convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22
dicembre
2012, n. 226
Convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica. (12G0249)
(GU n.299 del 24-12-2012
)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 24/12/2012
martedì 25 dicembre 2012
DECRETO-LEGGE 15-04-2002, n. 63
DECRETO-LEGGE 15 aprile 2002, n. 63
Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture.
(GU n.90 del 17-4-2002 )
Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture.
(GU n.90 del 17-4-2002 )
note: Entrata in vigore del decreto-legge: 18-4-2002. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 giugno 2002, n. 112 (in G.U. 15/06/2002, n.139).Visualizza il testo vigente su http://www.normattiva.it/
LEGGE 23-08-1988, n. 400. Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri
LEGGE 23 agosto 1988, n. 400
Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.(GU n.214 del 12-9-1988 - Suppl. Ordinario n. 86 )
note: Entrata in vigore della legge: 27-9-1988Visualizza il testo vigente su http://www.normattiva.it/
sabato 22 dicembre 2012
DECRETO-LEGGE 18-12-2012, n. 223. Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013
DECRETO-LEGGE 18 dicembre 2012, n. 223
Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013.
12G0245)
(GU n.294 del 18-12-2012 )
note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/12/2012
Visualizza il testo vigente su normattiva.it
mercoledì 19 dicembre 2012
LEGGE 11-12-2012, n. 220. Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici
LEGGE
11
dicembre
2012, n. 220
Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici.
(12G0241)
(GU n.293 del 17-12-2012
)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 18/06/2013
LEGGE 10-12-2012, n. 219. Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali
LEGGE
10
dicembre
2012, n. 219
Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali.
(12G0242)
(GU n.293 del 17-12-2012
)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2013
martedì 4 dicembre 2012
Dpr 26-04-1986, n. 131. Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26
aprile
1986, n. 131
Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta
di registro. (GU n.99 del 30-4-1986 - Suppl. Ordinario)
Visualizza il testo vigente su normattiva.it
venerdì 23 novembre 2012
LEGGE 06-11-2012, n. 190. Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione
LEGGE
6
novembre
2012, n. 190
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione.
(12G0213)
(GU n.265 del 13-11-2012)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 28/11/2012
Vedi anche:
Corte di cassazione - Relazione N. III/11/2012 del 15 novembre 2012 - L. 6 novembre 2012, n. 190 recante
"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione".
17/11/2012
Corriere Sera La Cassazione boccia la legge sulla corruzione
venerdì 16 novembre 2012
Circolare INAIL 62/2012: "Prestazioni sanitarie necessarie al recupero dell'integrità psico-fisica degli infortunati e dei tecnopatici"
fonte: http://www.cgil.it
15/11/2012 | Salute e sicurezza
15/11/2012 | Salute e sicurezza
Pubblichiamo in allegato la circolare INAIL n.62/2012 relativa all’ampliamento delle categorie di farmaci erogabili ai lavoratori in inabilità temporanea assoluta.
|
Allegati: Circolare_n._62_del_13_novembre_2012.pdf All.1_circ_62-2012.doc All.2_circ_62-2012.doc All.3_circ_62-2012.pdf All.4_circ_62-2012.pdf All.5_circ_62-2012.pdf All.6_circ_62-2012.pdf |
lunedì 12 novembre 2012
Inps. Attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012 in tema di trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici. Prime istruzioni operative
Direzione Centrale Previdenza
Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa
Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa
Roma, 09-11-2012
Messaggio n. 18296
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OGGETTO: |
Decreto
legge 29 ottobre 2012, n. 185, recante l’abrogazione dell’art. 12,
comma 10, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai fini dell’attuazione della
sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012 in tema di
trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici. Prime istruzioni
operative.
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Vai alla pagina dedicata sul sito Inps.
venerdì 9 novembre 2012
LEGGE 30-12-2004, n. 311. Legge finanziaria 2005
LEGGE 30 dicembre 2004, n. 311
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)
(GU n.306 del 31-12-2004 - Suppl. Ordinario n. 192 )
note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2005
Per la sanità, vedi art. 1, comma 169.
Visualizza il testo vigente su normattiva.it
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)
(GU n.306 del 31-12-2004 - Suppl. Ordinario n. 192 )
note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2005
Per la sanità, vedi art. 1, comma 169.
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giovedì 8 novembre 2012
DECRETO-LEGGE 05-11-2012, n. 188. Disposizioni urgenti in materia di Province e Citta' metropolitane
DECRETO-LEGGE 5 novembre 2012, n. 188
Disposizioni urgenti in materia di Province e Citta' metropolitane.
(12G0210) (GU n.259 del 6-11-2012)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/11/2012
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Disposizioni urgenti in materia di Province e Citta' metropolitane.
(12G0210) (GU n.259 del 6-11-2012)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/11/2012
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venerdì 2 novembre 2012
La Gazzetta Ufficiale telematica gratuita dal 1° gennaio 2013
servizi demografici: La Gazzetta Ufficiale telematica gratuita dal 1° g...: fonte: sito del governo . Riporto la notizia. 26 Ottobre 2012 Tutta la legge a misura di cittadino.
Tutta la legge a misura di cittadino. A partire dal 1 gennaio 2013, il Ministero dell’Economia e Finanze, d'intesa con il Ministero della Giustizia – con l’apporto dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – metterà a disposizione gratuitamente la Gazzetta Ufficiale telematica nel formato autentico dato alle stampe.
Sarà interessante vedere come si raccorderà con l'attuale sito normattiva.it
Tutta la legge a misura di cittadino. A partire dal 1 gennaio 2013, il Ministero dell’Economia e Finanze, d'intesa con il Ministero della Giustizia – con l’apporto dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – metterà a disposizione gratuitamente la Gazzetta Ufficiale telematica nel formato autentico dato alle stampe.
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giovedì 1 novembre 2012
LEGGE 21-05-1998, n. 162. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave
LEGGE 21 maggio 1998, n. 162
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave.
(GU n.123 del 29-5-1998)
note: Entrata in vigore della legge: 13-6-1998
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Vai al testo vigente della legge 104/1992.
giovedì 25 ottobre 2012
Dpr 29-12-1973, n. 1032. Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1973, n. 1032
Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato.
(GU n.71 del 15-3-1974)
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Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato.
(GU n.71 del 15-3-1974)
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LEGGE 08-10-2010, n. 170. Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico
LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170
Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.
(10G0192) (GU n.244 del 18-10-2010)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/11/2010
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Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.
(10G0192) (GU n.244 del 18-10-2010)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/11/2010
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martedì 23 ottobre 2012
Legge regionale 16-08-2002, n. 22
Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 (BUR n. 82/2002) [sommario] [RTF]
AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE, SOCIO-SANITARIE E SOCIALI
Visualizza il testo vigente sul sito del Consiglio regionale del Veneto.
AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE, SOCIO-SANITARIE E SOCIALI
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DECRETO-LEGGE 18-10-2012, n. 179. Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese
DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179
Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.
(12G0201) (GU n.245 del 19-10-2012 - Suppl. Ordinario n. 194 )
note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/10/2012
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Oppure scarica il testo vigente alla data di pubblicazione in G.U., un ottimo pdf di 78 pagine, da DigitaLEX. Vai alla pagina dedicata e clicca sull'apposito link.
Da DigitaLEX puoi scaricare un articolo di approfondimento del prof. Pierluigi Ridolfi.
Per quanto riguarda l'Agenda Digitale Italiana vai al sito ufficiale.
Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.
(12G0201) (GU n.245 del 19-10-2012 - Suppl. Ordinario n. 194 )
note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/10/2012
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giovedì 18 ottobre 2012
DECRETO-LEGGE 10-10-2012, n. 174
DECRETO-LEGGE 10 ottobre 2012, n. 174
Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.
(12G0196) (GU n.237 del 10-10-2012)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/10/2012
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Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.
(12G0196) (GU n.237 del 10-10-2012)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/10/2012
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martedì 16 ottobre 2012
Legge regionale 27-07-2012, n. 26
DISCIPLINA DEL SISTEMA REGIONALE DI TRASPORTO SANITARIO DI SOCCORSO ED EMERGENZA
Visualizza il testo vigente dal sito della Regione Veneto.martedì 9 ottobre 2012
DECRETO LEGISLATIVO 14-09-2012, n. 160
DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2012, n. 160
Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69. (12G0181) (GU n.218 del 18-9-2012)
Entrata in vigore del provvedimento: 03/10/2012
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Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69. (12G0181) (GU n.218 del 18-9-2012)
Entrata in vigore del provvedimento: 03/10/2012
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DECRETO LEGISLATIVO 19-09-2012, n. 169
DECRETO LEGISLATIVO
19
settembre
2012, n. 16
Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto
2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa
ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo
V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti
operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. (12G0190)
(GU n.230 del 2-10-2012)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 17/10/2012
giovedì 4 ottobre 2012
DECRETO LEGISLATIVO 02-07-2010, n. 104. Codice del processo amministrativo
DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010, n. 104
Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo. (10G0127) (GU n.156 del 7-7-2010 - Suppl. Ordinario n. 148 )
note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/09/2010
Aggiornato con le modifiche apportate dal Decreto Legislativo 14 settembre 2012, n. 160.
mercoledì 19 settembre 2012
DECRETO-LEGGE 13-09-2012, n. 158. Tutela della salute
DECRETO-LEGGE 13 settembre 2012, n. 158
Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.
(12G0180) (GU n.214 del 13-9-2012)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/09/2012
Argomenti trattati:
Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.
(12G0180) (GU n.214 del 13-9-2012)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/09/2012
Argomenti trattati:
- Norme per la razionalizzazione dell'attività assistenziale e sanitaria
- Riduzione dei rischi sanitari connessi all'alimentazione e alle emergenze veterinarie
- Disposizioni in materia di farmaci
domenica 16 settembre 2012
DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2012, n. 156. Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace
DECRETO LEGISLATIVO
7
settembre
2012, n. 156
Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di
pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre
2011, n. 148.
(12G0176)
(GU n.213 del 12-9-2012
- Suppl. Ordinario
n. 185
)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 13/09/201.
DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2012, n. 155 . Nuova organizzazione dei tribunali ordinari
DECRETO LEGISLATIVO
7
settembre
2012, n. 155
Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del
pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14
settembre 2011, n. 148.
(12G0177)
(GU n.213 del 12-9-2012
- Suppl. Ordinario
n. 185
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 13/09/201
venerdì 14 settembre 2012
FUNZIONI FONDAMENTALI DEI COMUNI E MODALITA’ DI ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI ( ART. 19 DL 95/2012)
L’art.19 del DL 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135 ha introdotto importanti novità sulle funzioni fondamentali, sulle modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e sulle unioni dei Comuni.
Scarica la nota di Lega Autonomie, del 12 settembre 2012
Scarica la nota di Lega Autonomie, del 12 settembre 2012
martedì 11 settembre 2012
Dpr 30-07-2012, n. 154. Regolamento di attuazione dell’articolo 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, in materia di variazioni anagrafiche
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 2012, n. 154
Regolamento di attuazione dell’articolo 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, in materia di variazioni anagrafiche
G.U. del 10 settembre 2012, n. 211.
Entrata in vigore del provvedimento 25/09/2012
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che prevede l’emanazione di un regolamento per semplificare ed adeguare la disciplina recata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, alle disposizioni di cui al citato articolo 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223;
Visto l’articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1998, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 aprile 2012;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 10 maggio 2012;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2012;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 7, dopo il comma 2, e’ inserito il seguente:
«2-bis. Per le persone non iscritte in anagrafe e risultanti abitualmente dimoranti nel comune in base all’ultimo censimento della popolazione, l’iscrizione anagrafica decorre dalla data della presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a).»;
b) all’articolo 13:
1) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 1 devono essere rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. Le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere a), b), e c), sono rese mediante una modulistica conforme a quella predisposta dal Ministero dell’interno, d’intesa con l’Istituto nazionale di statistica, e pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell’interno.»;
2) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 1 sono sottoscritte di fronte all’ufficiale d’anagrafe ovvero inviate al comune competente, corredate dalla necessaria documentazione, con le modalita’ di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il comune pubblica sul proprio sito istituzionale gli indirizzi, anche di posta elettronica, ai quali inoltrare le dichiarazioni.»;
3) dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:
«3-bis. L’ufficiale d’anagrafe provvede alla comunicazione di avvio del procedimento nei confronti degli interessati, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.»;
c) all’articolo 16, il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Nel caso di persona che dichiari per se’ e/o per i componenti della famiglia di provenire dall’estero, l’ufficiale di anagrafe da’ comunicazione della dichiarazione resa dall’interessato all’ufficiale di anagrafe del comune di eventuale precedente iscrizione anagrafica affinche’ questo, qualora non sia stata a suo tempo effettuata la cancellazione per l’estero, provveda alla cancellazione per emigrazione nel comune che ha segnalato il fatto. L’iscrizione viene pertanto effettuata con provenienza dal comune di precedente iscrizione e non dall’estero; ove la cancellazione per l’estero sia stata invece a suo tempo effettuata, si procede ad una iscrizione con provenienza dall’estero.»;
d) all’articolo 17, comma 1, le parole: «tre giorni dalla data di ricezione delle comunicazioni dello stato civile o delle dichiarazioni rese» sono sostituite dalle seguenti: «due giorni lavorativi dalla data di ricezione delle comunicazioni dello stato civile o dalle dichiarazioni rese.»;
e) l’articolo 18 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 18 (Procedimento d’iscrizione e variazione anagrafica). -
1. Entro due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cui all’articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), l’ufficiale d’anagrafe effettua le iscrizioni o le registrazioni delle variazioni anagrafiche dichiarate, con decorrenza dalla data della presentazione delle dichiarazioni.
2. Nel procedimento d’iscrizione anagrafica per trasferimento di residenza da altro comune o dall’estero dei cittadini iscritti all’AIRE, l’ufficiale d’anagrafe, effettuata l’iscrizione, provvede alla immediata comunicazione, con modalita’ telematica, al comune di provenienza o di iscrizione A.I.R.E., dei dati relativi alle dichiarazioni rese dagli interessati, ai fini della corrispondente cancellazione anagrafica, da effettuarsi, con la medesima decorrenza di cui al comma 1, entro due giorni lavorativi. A partire dall’acquisizione dei dati degli interessati, il comune di cancellazione cessa di rilasciare la certificazione anagrafica.
3. Entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al comma 2, il comune di provenienza degli interessati, sulla base dei dati anagrafici in suo possesso, inoltra al comune di nuova iscrizione, con modalita’ telematica, le eventuali rettifiche ed integrazioni dei dati ricevuti, unitamente alla notizia di avvenuta cancellazione. Fino all’acquisizione dei dati, l’ufficiale d’anagrafe del comune di nuova iscrizione rilascia certificati relativi alla residenza, allo stato di famiglia sulla base dei dati documentati, e ad ogni altro dato detenuto dall’Ufficio.
4. Qualora, trascorso il termine di cui al comma 3, non si sia proceduto agli adempimenti richiesti, il comune di nuova iscrizione ne sollecita l’attuazione, dando comunicazione alla prefettura dell’avvenuta scadenza dei termini da parte del comune inadempiente.»;
f) dopo l’articolo 18 e’ inserito il seguente:
«Art. 18-bis (Accertamenti sulle dichiarazioni rese e ripristino delle posizioni anagrafiche precedenti). - 1. L’ufficiale d’anagrafe, entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettere a), b) e c), accerta la effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per la registrazione. Se entro tale termine l’ufficiale d’anagrafe, tenuto anche conto degli esiti degli eventuali accertamenti svolti dal comune di provenienza, nel caso di iscrizione per trasferimento da altro comune, non invia all’interessato la comunicazione di cui all’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della ricezione della dichiarazione, ai sensi dell’articolo 20 della legge citata.
2. Qualora a seguito degli accertamenti di cui al comma 1 sia effettuata la comunicazione di cui all’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non vengano accolte le osservazioni presentate o sia decorso inutilmente il termine per la presentazione delle stesse, l’ufficiale d’anagrafe provvede al ripristino della posizione anagrafica precedente, con decorrenza dalla data di ricezione della dichiarazione.
3. Il ripristino di cui al comma 2 comporta la cancellazione dell’interessato a decorrere dalla data della ricezione della dichiarazione di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a). Nel caso di dichiarazione d’iscrizione per trasferimento da altro comune o da comune di iscrizione AIRE, l’ufficiale d’anagrafe comunica immediatamente il provvedimento di cancellazione adottato al comune di provenienza o di iscrizione AIRE, al fine del ripristino della posizione anagrafica dell’interessato con decorrenza dalla data di ricezione della dichiarazione.”;
g) dopo l’articolo 19 e’ inserito il seguente:
«Art. 19-bis (Vertenze anagrafiche) - 1. Le vertenze che sorgono tra uffici anagrafici sono risolte dal prefetto se esse interessano comuni appartenenti alla stessa provincia e dal Ministero dell’interno, sentito l’Istituto nazionale di statistica, se esse interessano comuni appartenenti a province diverse.
2. Le segnalazioni al Ministero dell’interno vengono effettuate dalle competenti prefetture, dopo aver disposto gli opportuni accertamenti il cui esito viene comunicato, corredato degli atti dei comuni interessati, con eventuale parere.»;
h) all’articolo 20, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. A ciascuna persona residente nel comune deve essere intestata una scheda individuale, conforme all’apposito esemplare predisposto dall’Istituto nazionale di statistica, sulla quale devono essere obbligatoriamente indicati il cognome, il nome, il sesso, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la cittadinanza, l’indirizzo dell’abitazione. Nella scheda sono altresi’ indicati i seguenti dati: la paternita’ e la maternita’, ed estremi dell’atto di nascita, lo stato civile, ed eventi modificativi, nonche’ estremi dei relativi atti, il cognome e il nome del coniuge, la professione o la condizione non professionale, il titolo di studio, gli estremi della carta d’identita’.»;
i) all’articolo 23, comma 1, le parole da: «anche» a:
«statistica» sono soppresse.
2. Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 30 luglio 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Cancellieri, Ministro dell’interno
Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2012
Registro n. 6 Interno, foglio n. 201
Regolamento di attuazione dell’articolo 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, in materia di variazioni anagrafiche
G.U. del 10 settembre 2012, n. 211.
Entrata in vigore del provvedimento 25/09/2012
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che prevede l’emanazione di un regolamento per semplificare ed adeguare la disciplina recata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, alle disposizioni di cui al citato articolo 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223;
Visto l’articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1998, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 aprile 2012;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 10 maggio 2012;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2012;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 7, dopo il comma 2, e’ inserito il seguente:
«2-bis. Per le persone non iscritte in anagrafe e risultanti abitualmente dimoranti nel comune in base all’ultimo censimento della popolazione, l’iscrizione anagrafica decorre dalla data della presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a).»;
b) all’articolo 13:
1) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 1 devono essere rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. Le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere a), b), e c), sono rese mediante una modulistica conforme a quella predisposta dal Ministero dell’interno, d’intesa con l’Istituto nazionale di statistica, e pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell’interno.»;
2) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 1 sono sottoscritte di fronte all’ufficiale d’anagrafe ovvero inviate al comune competente, corredate dalla necessaria documentazione, con le modalita’ di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il comune pubblica sul proprio sito istituzionale gli indirizzi, anche di posta elettronica, ai quali inoltrare le dichiarazioni.»;
3) dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:
«3-bis. L’ufficiale d’anagrafe provvede alla comunicazione di avvio del procedimento nei confronti degli interessati, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.»;
c) all’articolo 16, il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Nel caso di persona che dichiari per se’ e/o per i componenti della famiglia di provenire dall’estero, l’ufficiale di anagrafe da’ comunicazione della dichiarazione resa dall’interessato all’ufficiale di anagrafe del comune di eventuale precedente iscrizione anagrafica affinche’ questo, qualora non sia stata a suo tempo effettuata la cancellazione per l’estero, provveda alla cancellazione per emigrazione nel comune che ha segnalato il fatto. L’iscrizione viene pertanto effettuata con provenienza dal comune di precedente iscrizione e non dall’estero; ove la cancellazione per l’estero sia stata invece a suo tempo effettuata, si procede ad una iscrizione con provenienza dall’estero.»;
d) all’articolo 17, comma 1, le parole: «tre giorni dalla data di ricezione delle comunicazioni dello stato civile o delle dichiarazioni rese» sono sostituite dalle seguenti: «due giorni lavorativi dalla data di ricezione delle comunicazioni dello stato civile o dalle dichiarazioni rese.»;
e) l’articolo 18 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 18 (Procedimento d’iscrizione e variazione anagrafica). -
1. Entro due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cui all’articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), l’ufficiale d’anagrafe effettua le iscrizioni o le registrazioni delle variazioni anagrafiche dichiarate, con decorrenza dalla data della presentazione delle dichiarazioni.
2. Nel procedimento d’iscrizione anagrafica per trasferimento di residenza da altro comune o dall’estero dei cittadini iscritti all’AIRE, l’ufficiale d’anagrafe, effettuata l’iscrizione, provvede alla immediata comunicazione, con modalita’ telematica, al comune di provenienza o di iscrizione A.I.R.E., dei dati relativi alle dichiarazioni rese dagli interessati, ai fini della corrispondente cancellazione anagrafica, da effettuarsi, con la medesima decorrenza di cui al comma 1, entro due giorni lavorativi. A partire dall’acquisizione dei dati degli interessati, il comune di cancellazione cessa di rilasciare la certificazione anagrafica.
3. Entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al comma 2, il comune di provenienza degli interessati, sulla base dei dati anagrafici in suo possesso, inoltra al comune di nuova iscrizione, con modalita’ telematica, le eventuali rettifiche ed integrazioni dei dati ricevuti, unitamente alla notizia di avvenuta cancellazione. Fino all’acquisizione dei dati, l’ufficiale d’anagrafe del comune di nuova iscrizione rilascia certificati relativi alla residenza, allo stato di famiglia sulla base dei dati documentati, e ad ogni altro dato detenuto dall’Ufficio.
4. Qualora, trascorso il termine di cui al comma 3, non si sia proceduto agli adempimenti richiesti, il comune di nuova iscrizione ne sollecita l’attuazione, dando comunicazione alla prefettura dell’avvenuta scadenza dei termini da parte del comune inadempiente.»;
f) dopo l’articolo 18 e’ inserito il seguente:
«Art. 18-bis (Accertamenti sulle dichiarazioni rese e ripristino delle posizioni anagrafiche precedenti). - 1. L’ufficiale d’anagrafe, entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettere a), b) e c), accerta la effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per la registrazione. Se entro tale termine l’ufficiale d’anagrafe, tenuto anche conto degli esiti degli eventuali accertamenti svolti dal comune di provenienza, nel caso di iscrizione per trasferimento da altro comune, non invia all’interessato la comunicazione di cui all’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della ricezione della dichiarazione, ai sensi dell’articolo 20 della legge citata.
2. Qualora a seguito degli accertamenti di cui al comma 1 sia effettuata la comunicazione di cui all’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non vengano accolte le osservazioni presentate o sia decorso inutilmente il termine per la presentazione delle stesse, l’ufficiale d’anagrafe provvede al ripristino della posizione anagrafica precedente, con decorrenza dalla data di ricezione della dichiarazione.
3. Il ripristino di cui al comma 2 comporta la cancellazione dell’interessato a decorrere dalla data della ricezione della dichiarazione di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a). Nel caso di dichiarazione d’iscrizione per trasferimento da altro comune o da comune di iscrizione AIRE, l’ufficiale d’anagrafe comunica immediatamente il provvedimento di cancellazione adottato al comune di provenienza o di iscrizione AIRE, al fine del ripristino della posizione anagrafica dell’interessato con decorrenza dalla data di ricezione della dichiarazione.”;
g) dopo l’articolo 19 e’ inserito il seguente:
«Art. 19-bis (Vertenze anagrafiche) - 1. Le vertenze che sorgono tra uffici anagrafici sono risolte dal prefetto se esse interessano comuni appartenenti alla stessa provincia e dal Ministero dell’interno, sentito l’Istituto nazionale di statistica, se esse interessano comuni appartenenti a province diverse.
2. Le segnalazioni al Ministero dell’interno vengono effettuate dalle competenti prefetture, dopo aver disposto gli opportuni accertamenti il cui esito viene comunicato, corredato degli atti dei comuni interessati, con eventuale parere.»;
h) all’articolo 20, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. A ciascuna persona residente nel comune deve essere intestata una scheda individuale, conforme all’apposito esemplare predisposto dall’Istituto nazionale di statistica, sulla quale devono essere obbligatoriamente indicati il cognome, il nome, il sesso, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la cittadinanza, l’indirizzo dell’abitazione. Nella scheda sono altresi’ indicati i seguenti dati: la paternita’ e la maternita’, ed estremi dell’atto di nascita, lo stato civile, ed eventi modificativi, nonche’ estremi dei relativi atti, il cognome e il nome del coniuge, la professione o la condizione non professionale, il titolo di studio, gli estremi della carta d’identita’.»;
i) all’articolo 23, comma 1, le parole da: «anche» a:
«statistica» sono soppresse.
2. Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 30 luglio 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Cancellieri, Ministro dell’interno
Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2012
Registro n. 6 Interno, foglio n. 201
sabato 8 settembre 2012
LEGGE 15-03-2010, n. 38. Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore
LEGGE 15 marzo 2010, n. 38
Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.
(10G0056) (GU n.65 del 19-3-2010 )
note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/04/2010
Visualizza il testo vigente su http://www.normattiva.it/
lunedì 27 agosto 2012
DECRETO LEGISLATIVO 22 giugno 2012, n. 105. "Materiali di armamento"
Decreto Legislativo 22 giugno 2012, n. 105. Modifiche ed integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, in attuazione della direttiva 2009/43/CE, che semplifica le modalita' e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunita' di prodotti per la difesa, come modificata dalle direttive 2010/80/UE e 2012/10/UE per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa. (12G0133)
(GU n.169 del 21-7-2012)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/07/2012
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(GU n.169 del 21-7-2012)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/07/2012
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domenica 26 agosto 2012
MINISTRO DELL'INTERNO, 2 aprile 1998, n. 117. Regolamento recante i criteri per la ripartizione del corpo elettorale in sezioni
MINISTRO DELL'INTERNO, 2 aprile 1998, n. 117.
Regolamento recante i criteri per la ripartizione del corpo elettorale in sezioni.
Scopo del regolamento: dare attuazione alla riduzione del numero delle sezioni elettorali.
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Vedi anche la circolare del Ministero dell'Interno, Direzione generale dell’amministrazione civile - Direzione centrale per i servizi elettorali, 9 aprile 1998, MIACSE n. 20/98 , prot. 09802078, fascicolo 15600/4174.
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Regolamento recante i criteri per la ripartizione del corpo elettorale in sezioni.
Scopo del regolamento: dare attuazione alla riduzione del numero delle sezioni elettorali.
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Vedi anche la circolare del Ministero dell'Interno, Direzione generale dell’amministrazione civile - Direzione centrale per i servizi elettorali, 9 aprile 1998, MIACSE n. 20/98 , prot. 09802078, fascicolo 15600/4174.
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sabato 18 agosto 2012
Ministero della Salute, Ordinanza 26 luglio 2012 Adozione di provvedimenti in materia di cateteri e dispositivi di nutrizione enterale monouso e loro connettori.
fonte: http://www.trovanorme.salute.gov.it
Ministero della Salute
Ordinanza 26 luglio 2012
Adozione di provvedimenti in materia di cateteri e dispositivi di nutrizione enterale monouso e loro connettori. (12A09032) (G.U. Serie Generale, n. 186 del 10 agosto 2012)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 32 della Costituzione;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la direttiva 93/42/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 concernente i dispositivi medici che ha come campo di applicazione i dispositivi medici e i relativi accessori;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 «Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici»;
Vista la direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007 che modifica la direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici e la direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 37 «Attuazione della direttiva 2007/47/CE che modifica le direttive 90/385/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, 93/42/CEE concernente i dispositivi medici e 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi»;
Considerato che i cateteri e dispositivi di nutrizione enterale monouso e loro connettori sono dispositivi medici e, come tali, sono disciplinati sul territorio dell'Unione europea dalla direttiva 93/42/CEE, recepita in Italia dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e successive modifiche e integrazioni;
Considerato che nel settore dei dispositivi medici, come in altri settori del commercio, ove vige il principio di «nuovo approccio» previsto dalla normativa europea, la commercializzazione e' libera in quanto non e' soggetta ad alcuna autorizzazione preventiva da parte dell'Autorità' competente;
Vista la norma tecnica UNI EN 1615:2001 in materia di «Cateteri e dispositivi di nutrizione enterale monouso e loro connettori - Progettazione e prove» che specifica i requisiti per la progettazione e le prove dei cateteri e dei dispositivi sopra menzionati;
Considerato che dalle verifiche ispettive effettuate dalla direzione generale della programmazione sanitaria e' emerso che l'utilizzo di tali dispositivi, in particolari condizioni di criticità', ha determinato eventi gravi e dannosi;
Rilevato che nella banca dati della direzione generale dei dispositivi medici, del Servizio farmaceutico, della sicurezza e delle cure, relativa agli incidenti verificatisi con dispositivi medici non risultano documentati ulteriori ed analoghi incidenti;
Considerata l'urgenza di fornire alle Regioni e alle strutture sanitarie pubbliche e private o comunque autorizzate, raccomandazioni finalizzate ad impedire il verificarsi di incidenti provocati dalla possibilità' di confondere le linee di somministrazione per nutrizione enterale con le linee di infusione parenterale nell'alimentazione pediatrica, neonatale e dell'adulto
Ordina:
Art. 1
1. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e le strutture sanitarie pubbliche e private o comunque autorizzate verificano la conformità' dei dispositivi medici monouso marcati CE per nutrizione enterale quali, linee di prolungamento, sonde per alimentazione e raccordi già' in dotazione, alla norma tecnica UNI EN 1615:2001.
Art. 2
1. Al fine di evitare il verificarsi di incidenti durante i trattamenti di infusione parenterale nell'alimentazione pediatrica, neonatale e dell'adulto, e' raccomandato l'utilizzo da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private o comunque autorizzate, di dispositivi medici monouso marcati CE per nutrizione enterale, quali: linee di prolungamento, sonde per alimentazione e raccordi conformi alla norma tecnica UNI EN 1615:2001.
2. Le strutture sanitarie pubbliche e private o comunque autorizzate assicurano l'uso con estrema cautela dei dispositivi medici monouso marcati CE per nutrizione enterale, quali: linee di prolungamento, sonde per alimentazione e raccordi non conformi alla norma tecnica UNI EN 1615:2001.
3. Il personale sanitario che utilizza tali dispositivi medici deve porre in essere procedure e prassi di impiego, di verifiche e controllo, atte ad assicurare il raggiungimento dei medesimi requisiti di sicurezza previsti per l'utilizzo di dispositivi medici monouso marcati CE per nutrizione enterale, quali: linee di prolungamento, sonde per alimentazione e raccordi di cui all'art. 1.
4. Il personale sanitario dovrà' comunque attenersi alle norme di buona prassi ed ai protocolli clinico-gestionali scientificamente riconosciuti al fine di escludere la possibilità' di confondere le linee di somministrazione per nutrizione enterale con le linee di infusione parenterale nell'alimentazione pediatrica, neonatale e dell'adulto.
Art. 3
1. Al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute e' affidata la verifica della piena attuazione di quanto disposto dalla presente ordinanza.
Art. 4
1. La presente ordinanza ha efficacia a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per 6 mesi e comunque sino all'adozione di specifiche raccomandazioni del Ministero della salute atte a garantire ulteriormente la massima sicurezza dei pazienti.
La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 luglio 2012
Il Ministro della salute: Balduzzi
Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, registro n. 11, foglio n. 132
giovedì 9 agosto 2012
LEGGE 01-12-1970, n. 898. Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio
LEGGE 1 dicembre 1970, n. 898
Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio.
(GU n.306 del 3-12-1970)
Visualizza il testo vigente su http://www.normattiva.it/
Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio.
(GU n.306 del 3-12-1970)
Visualizza il testo vigente su http://www.normattiva.it/
sabato 28 luglio 2012
FISCAL COMPACT E MECCANISMO EUROPEO DI STABILITÀ (MES).
Dossier Camera - I Trattati sul Fiscal Compact e sul Meccanismo europeo di stabilità
Camera dei deputati
XVI LEGISLATURA
Documentazione per l’esame di Progetti di legge
I Trattati sul Fiscal Compact e sul Meccanismo europeo di stabilità
Vai al dossier.
Camera dei deputati
XVI LEGISLATURA
Documentazione per l’esame di Progetti di legge
I Trattati sul Fiscal Compact e sul Meccanismo europeo di stabilità
Vai al dossier.
sabato 14 luglio 2012
DECRETO-LEGGE 31-05-2010, n. 78. Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica
DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica.
(10G0101) (GU n.125 del 31-5-2010 - Suppl. Ordinario n. 114)
note: Entrata in vigore del decreto: 31/5/2010.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (in SO n.174, relativo alla G.U. 30/07/2010, n.176).
Visualizza il testo vigente su http://www.normattiva.it/
Patto per la salute per gli anni 2010-2012
fonte: http://www.normativasanitaria.it/dettaglioAtto.spring?id=31789
Provvedimento 03 dicembre 2009
Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012.
(Repertorio n. 243/CSR)
(09A15603)
(G.U. Serie Generale, n. 3 del 05 gennaio 2010)
Vai al testo.
Provvedimento 03 dicembre 2009
Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012.
(Repertorio n. 243/CSR)
(09A15603)
(G.U. Serie Generale, n. 3 del 05 gennaio 2010)
Vai al testo.
mercoledì 11 luglio 2012
DECRETO-LEGGE 06-07-2012, n. 95. Spending review
DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95
Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.
(12G0117) (GU n.156 del 6-7-2012 - Suppl. Ordinario n. 141)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 7/7/2012, ad eccezione del comma 83 dell'art. 12 che entra in vigore l'1/1/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/8/2012, n. 189).
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Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.
(12G0117) (GU n.156 del 6-7-2012 - Suppl. Ordinario n. 141)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 7/7/2012, ad eccezione del comma 83 dell'art. 12 che entra in vigore l'1/1/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/8/2012, n. 189).
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martedì 10 luglio 2012
LEGGE 28-06-2012, n. 92. Riforma del mercato del lavoro (legge "Fornero")
LEGGE 28 giugno 2012, n. 92
Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.
(12G0115) (GU n.153 del 3-7-2012 - Suppl. Ordinario n. 136)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/07/2012
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Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.
(12G0115) (GU n.153 del 3-7-2012 - Suppl. Ordinario n. 136)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/07/2012
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LEGGE 31-05-1995, n. 218. Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato
LEGGE 31 maggio 1995, n. 218
Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.
(GU n.128 del 3-6-1995 - Suppl. Ordinario n. 68)
note: Entrata in vigore del decreto: 1-9-1995
Visualizza il testo vigente su http://www.normattiva.it/
Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.
(GU n.128 del 3-6-1995 - Suppl. Ordinario n. 68)
note: Entrata in vigore del decreto: 1-9-1995
Visualizza il testo vigente su http://www.normattiva.it/
lunedì 9 luglio 2012
LEGGE 06-07-2012, n. 96. Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici...
LEGGE 6 luglio 2012, n. 96
Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonche' misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali.
(12G0120) (GU n.158 del 9-7-2012)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/07/2012
domenica 8 luglio 2012
CIRCOLARE 8 marzo 2012, n.2. Decreto-legge n. 201/2011. Limiti massimi per la permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Serie Generale n. 152 del 02-07-2012
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
CIRCOLARE 8 marzo 2012, n.2
Decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011, c.d. «decreto salva Italia» - art. 24 - limiti massimi per la permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni. (12A07404)
1. Premessa.
Come noto, nell'ambito della recente manovra, recante misure per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici, decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in l. n. 214 del 2011, con l'art. 24 e' stata introdotta una nuova disciplina in materia di trattamenti pensionistici. Considerati il rilevante impatto delle norme e le numerose richieste di chiarimento pervenute dalle amministrazioni, con la presente circolare, condivisa nei contenuti con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'INPS - gestione ex INPDAP, si ritiene opportuno fornire delle indicazioni interpretative per un'omogenea applicazione della disciplina soprattutto relativamente agli aspetti di impatto sul rapporto di lavoro o di impiego, mentre gli aspetti propriamente pensionistici saranno trattati in apposita circolare dell'Ente previdenziale.
2. Limiti di eta' per la permanenza in servizio.
Le recenti norme hanno previsto dei nuovi requisiti anagrafici e contributivi per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico, hanno abrogato il regime delle finestre per la decorrenza del trattamento ed hanno introdotto il sistema contributivo pro-rata per le anzianita' maturate successivamente al 1° gennaio 2012. In generale, il regime dell'art. 24, applicabile dal 1° gennaio 2012, prevede la «pensione di vecchiaia», conseguita sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, e la «pensione anticipata», conseguita sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, fermo restando quanto previsto dai commi 14, 17 e 18 del medesimo articolo.
Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, iscritti alle casse gestite dall'ex INPDAP, uomini e donne, il requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia nell'anno 2012 si consegue al compimento del 66° anno di eta' (commi 6 e 7 dell'art. 24) in presenza di un'anzianita' contributiva minima pari a 20 anni. Per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, fermi restando il limite anagrafico minimo pari a 66 anni e quello contributivo pari a 20, l'accesso al pensionamento e' altresi' condizionato all'importo della pensione che deve risultare non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'eta' anagrafica pari a 70 anni, ferma restando un'anzianita' contributiva effettiva di 5 anni.
Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni uomini il requisito per il diritto alla pensione anticipata nell'anno 2012 si consegue alla maturazione del 42° anno e un mese di anzianita' contributiva (comma 10 dell'art. 24). Per le lavoratrici il requisito per il diritto alla pensione anticipata nell'anno 2012 si consegue alla maturazione del 41° anno e un mese di anzianita' contributiva. I predetti requisiti contributivi sono poi incrementati di un mese nell'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014,
fermi restando gli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013. La domanda di pensione anticipata da parte di un lavoratore che abbia un'eta' anagrafica inferiore a 62 anni comporta delle penalizzazioni sul trattamento a meno che non ricorrano le condizioni previste dal comma 2-quater dell'art. 6 del d.l. n. 216 del 2011, introdotto dalla legge di conversione n. 14 del 2012. In base a quest'ultima previsione, le disposizioni in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianita' contributiva entro il 2017, qualora l'anzianita' contributiva derivi esclusivamente da prestazione
effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternita', per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.
Il requisito di eta' anagrafica per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia ed il requisito dell'anzianita' contributiva per la maturazione del diritto alla pensione anticipata sono poi soggetti ad aggiornamento per effetto dell'applicazione del sistema di adeguamento alla speranza di vita (comma 12 dell'art. 24). Si segnala che con decreto interministeriale 6 dicembre 2011 (Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2011, n. 289) e' stato determinato l'incremento dei requisiti a decorrere dall'anno 2013.
E' opportuno chiarire che, in base alla legge (commi 3 e 14), i dipendenti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro la data del 31 dicembre 2011 rimangono soggetti al regime previgente per l'accesso e per la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianita'. Pertanto, anche se sono ancora in servizio, tali dipendenti non sono soggetti, neppure su opzione, al nuovo regime sui requisiti di eta' e di anzianita' contributiva, fermo restando che si applica anche a loro il regime contributivo pro-rata per le anzianita' maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012.
Ne consegue che per i dipendenti che, alla data del 31 dicembre 2011, hanno maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento vigenti prima del d.l. n. 201 del 2011 (sia per eta', sia per anzianita' contributiva di 40 anni indipendentemente dall'eta', sia per somma dei requisiti di eta' e anzianita' contributiva - c.d. «quota»), anche nel caso in cui non abbiano ancora conseguito alla predetta data del 31 dicembre 2011 il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico (c.d. «finestra»), continuano ad essere vigenti le condizioni legittimanti l'accesso al trattamento precedenti e non puo' trovare applicazione la nuova disciplina, che esplica i suoi effetti esclusivamente nei confronti dei dipendenti «che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento» (combinato disposto dei commi 5 e 6). Pertanto, l'amministrazione, nell'anno 2012 o negli anni successivi, dovra' collocare a riposo al compimento dei 65 anni (salvo trattenimento in servizio) quei dipendenti che nell'anno 2011 erano gia' in possesso della massima anzianita' contributiva o della quota o comunque dei requisiti previsti per la pensione. Si raccomanda alle amministrazioni di verificare la situazione anagrafica e contributiva dei dipendenti prossimi al pensionamento, anche eventualmente attraverso la consultazione delle banche dati presso l'ente previdenziale di riferimento, al fine di verificare il momento di maturazione dei requisiti di eta' e di anzianita' contributiva.
Come detto, la nuova disciplina riguarda i requisiti per l'accesso al trattamento; l'art. 24 non ha invece modificato il regime dei limiti di eta' per la permanenza in servizio, la cui vigenza, anzi, e' stata spressamente confermata (comma 4 dell'art. 24). Occorre pertanto chiarire che rimangono vincolanti per tutti i dipendenti i limiti fissati dalla normativa generale (compimento del 65° anno di eta' in base all'art. 4 del d.P.R. n. 1092 del 1973 per i dipendenti dello Stato e all'art. 12 della l. n. 70 del 1975 per i dipendenti
degli enti pubblici, limiti applicabili in via analogica anche alle altre categorie di dipendenti in mancanza di diversa indicazione normativa) e quelli stabiliti per particolari categorie (ad esempio, compimento del 70° anno di eta' per i magistrati, gli avvocati e procuratori dello Stato ed i professori ordinari in base rispettivamente all'art. 5 del r.d.lgs. n. 511 del 1946, all'art. 34 del r.d. n. 1611 del 1933 e all'art. 19 del d.p.r. n. 382 del 1980). In base ai principi generali, una volta raggiunto il limite di eta' ordinamentale l'amministrazione prosegue il rapporto di lavoro o di impiego con il dipendente sino al conseguimento del requisito minimo per il diritto alla pensione (il principio della prosecuzione si desume dall'art. 6, comma 2-bis, del d.l. n. 248 del 2007, convertito in l. n. 31 del 2008, a proposito del reintegro sul posto di lavoro a seguito di licenziamento). Inoltre, per i dipendenti che hanno maturato il diritto a pensione (diversa da quella di vecchiaia), l'eta' ordinamentale costituisce il limite non superabile (se non per il trattenimento e per la finestra) in presenza del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego.
Discende da quanto detto che nel settore del lavoro pubblico non opera il principio di incentivazione alla permanenza in servizio sino a 70 anni enunciato dal comma 4 dell'art. 24 citato.
In quest'ottica, il comma 7 dell'art. 24, nel quale si prevede che si prescinde dal requisito di importo minimo della pensione nel caso in cui il dipendente abbia un'eta' anagrafica di 70 anni, rappresenta una norma eccezionale, finalizzata a consentire la maturazione del diritto a pensione anche in favore di quei lavoratori che altrimenti - in caso di vigenza del limite di importo minimo - non sarebbero in grado di fruire del trattamento neppure alla prescritta eta' anagrafica. Inoltre, in linea con i principi enunciati dalla Corte costituzionale, rimane salvo anche dopo la recente riforma che, in caso di domanda, l'amministrazione e' tenuta a disporre il trattenimento in servizio per quei dipendenti che non hanno ancora raggiunto il equisito di contribuzione minimo per la maturazione del diritto a pensione (Corte costituzionale, n. 282 del 1991, nella quale si afferma che: " Il principio (...) secondo cui non può essere preclusa, senza violare l'art. 38, secondo comma della Costituzione, la possibilita' per il personale (...) che al compimento del sessantacinquesimo anno - quale che sia la data di assunzione - non abbia ancora maturato il diritto a pensione, di derogare a tale limite per il collocamento a riposo, al solo scopo di completare il periodo minimo di servizio richiesto dalla legge per il conseguimento di tale diritto, non puo' che avere (...) valenza generale.".
E' opportuno inoltre evidenziare che, poiche' il citato art. 24 ha generalizzato l'applicazione del sistema contributivo pro-rata per le anzianita' maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012, viene invece meno il concetto di massima anzianita' contributiva e, quindi, la modifica del sistema rende inapplicabili dal 1° gennaio 2012 tutte le disposizioni previgenti che fanno riferimento a tale condizione e che consentono al personale interessato di proseguire il servizio sino al raggiungimento della stessa per conseguire il massimo della pensione (es. art. 1, comma 4-quinquies, del d.l. n. 413 del 1989, convertito in l. n. 37 del 1990 per i dirigenti civili dello Stato in servizio al 1° ottobre 1974 e art. 509, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994
per il personale del comparto scuola).
Si segnala che rimangono fermi gli specifici limiti ordinamentali stabiliti per il personale delle Forze armate, della Polizia ad ordinamento civile e militare e dei Vigili del fuoco (dal d.lgs. n. 165 del 1997 e dalle disposizioni speciali di settore). Per questo personale, fra l'altro, la legge rinvia ad apposito regolamento di delegificazione la disciplina dell'armonizzazione dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico rispetto al regime valevole per la generalita' dei pubblici dipendenti (comma 18 dell'art. 24) e, pertanto, allo stato, le nuove norme sui requisiti di accesso non sono applicabili, salva invece l'applicazione del sistema contributivo pro-rata.
3. Il trattenimento in servizio e la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.
Il comma 20 dell'art. 24 prevede: «Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1 ° gennaio 2012, tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dal presente articolo.».
Da tale disposizione discendono due effetti:
anche a seguito dell'entrata in vigore della riforma sono applicabili gli istituti previsti nel citato art. 72 del d.l. n. 112 del 2008 e, cioe', il trattenimento in servizio oltre i limiti di eta', la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e l'esonero (per questo, nei limiti stabiliti dal comma 14, lett. e, dell'art. 24);
i presupposti per l'applicazione degli istituti nei confronti di coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2012 devono essere rimodulati in base ai nuovi requisiti di accesso al pensionamento, fatta eccezione per l'istituto dell'esonero che e' stato abrogato dalla data di entrata in vigore della l. n. 214 del 2011 (e, cioe', dal 28 dicembre 2011; la disposizione fa riferimento alla data di entrata in vigore del «presente decreto», ma poiche' la norma e' stata introdotta dalla legge di conversione, la sua portata va riferita alla data di entrata in vigore della medesima legge), tranne che per gli esoneri gia' concessi alla data del 4 dicembre 2011 (cfr.: paragrafo successivo).
Pertanto, anche dopo la riforma, i dipendenti potranno chiedere e le amministrazioni potranno accordare il trattenimento in servizio (fermo quanto previsto dall'art. 9, comma 31, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in l. n. 122 del 2010, circa il finanziamento), ma questo si riferira' al periodo successivo al conseguimento del nuovo requisito anagrafico necessario per la pensione di vecchiaia. Resta inteso che il trattenimento ad esempio da 66 a 68 anni potra' essere accordato solo a decorrere dal 1° gennaio 2013 (salvo 'aggiornamento del limite risultante dall'adeguamento alla speranza di vita) nei confronti dei dipendenti soggetti al nuovo regime. I dipendenti che nell'anno 2012 compiono 66 anni di eta', avendo maturato il requisito anagrafico di 65 anni nell'anno 2011 (sempre che abbiano maturato il diritto a pensione entro il 2011), rimangono soggetti al previgente regime e l'amministrazione avrebbe potuto accordare il trattenimento da 65 anni sino a 67. Pertanto, salvo l'eventuale trattenimento in servizio concesso dall'amministrazione o l'applicazione dell'eventuale finestra, per questi dipendenti l'eta' di collocamento a riposo rimane fissata a 65 anni e il servizio non puo' protrarsi oltre il 65° anno di eta'.
Si segnala che l'art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992 e' stato nuovamente modificato di recente dall'art. 1 del d.l. n. 138 del 2011, convertito in l. n. 111 del 2011. Con l'ultimo intervento normativo e' stata valorizzata la discrezionalita' nella concessione del trattenimento da parte dell'amministrazione, aspetto gia' evidenziato con la modifica alla disposizione introdotta dal d.l. n. 112 del 2008, convertito in l. n. 133 del 2008. Rimane fermo, pertanto, che il trattenimento in servizio non costituisce piu' oggetto di un diritto potestativo in capo all'interessato, ma di un diritto condizionato la cui soddisfazione dipende dalle valutazioni che l'amministrazione compie in ordine all'organizzazione, al fabbisogno professionale e alla disponibilita' finanziaria. In proposito, valgono ancora le indicazioni fornite con la circolare n. 10 del 2008 del Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Inoltre, nell'anno 2013 le amministrazioni potranno procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto al compimento dell'anzianita' di 42 anni e 5 mesi (considerato il mese aggiuntivo previsto dal comma 10 secondo periodo dell'art. 24 e l'adeguamento alla speranza di vita) per i dipendenti uomini e di 41 anni e 5 mesi (considerato il mese aggiuntivo previsto dal predetto comma 10 e l'adeguamento alla speranza di vita) per le dipendenti donne. Per precisione, si segnala che, a seguito della riforma, con cui e' stato generalizzata l'applicazione del sistema contributivo per le anzianita' maturate successivamente al 1° gennaio 2012, non e' piu' attuale il concetto di «anzianita' massima contributiva» ed è quindi mutato il
presupposto per l'esercizio del potere unilaterale di risoluzione, che, come visto, in virtu' del comma 20 citato, per i dipendenti che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2012 e' attualizzato agli anni di anzianita' contributiva necessari per la maturazione del diritto alla pensione anticipata. In proposito, poiché la norma sulla pensione anticipata prevede la possibilita' di una penalizzazione nel trattamento per i dipendenti che sono in possesso di un'eta' inferiore a 62 anni, si raccomanda alle amministrazioni di non esercitare la risoluzione nei confronti dei soggetti per i quali potrebbe operare la penalizzazione legale. Sul punto si richiama quanto gia' evidenziato circa il recente intervento normativo operato dalla l. n. 14 del 2012, di conversione del d.l. n. 216 del 2011 (art. 6, comma 2-quater, del d.l. n. 216 del 2011).
Resta inteso che il presupposto per l'applicazione dell'istituto della risoluzione nei confronti di coloro che hanno maturato i requisiti di eta' o di anzianita' contributiva entro l'anno 2011 per effetto della norma rimane fissato secondo il regime previgente al compimento dei 40 anni di anzianita' contributiva.
Riprendendo quanto detto nella circolare n. 10 del 2008, si raccomanda ancora una volta alle amministrazioni di adottare dei criteri generali, calibrati a seconda delle proprie esigenze, in modo da seguire una linea di condotta coerente e da evitare comportamenti che conducano a scelte contraddittorie. Tali criteri si configurano quale atto di indirizzo generale e, quindi, dovrebbero essere contenuti nell'atto di programmazione dei fabbisogni di personale o comunque adottati dall'autorita' politica. Tra questi criteri possono, ad esempio, considerarsi l'esigenza di riorganizzazione di strutture in relazione a progetti di innovazione tecnologica e ammodernamento anche con riferimento all'utilizzo di nuove professionalità, la rideterminazione dei fabbisogni di personale, la razionalizzazione degli assetti organizzativi e i processi di riorganizzazione che potrebbero portare a situazioni di esubero. In proposito, si segnala che l'art. 16 della l. n. 183 del 2011, legge di stabilita' per il 2012, nel modificare l'art. 33 del d.lgs. n. 165 del 2001, ha fatto rinvio all'applicazione dell'art. 72, comma 11, del d.l. n. 112 del 2008 da parte delle pubbliche amministrazioni nei casi in cui siano riscontrate situazioni di soprannumero o siano rilevate eccedenze. Inoltre, l'art. 15, comma 1 bis, del d.l. n. 98 del 2011, convertito in l. n. 111 del 2011, nell'ambito della disciplina della liquidazione degli enti dissestati, prevede che il commissario straordinario nell'adottare le misure per ristabilire l'equilibrio finanziario dell'ente, possa esercitare «la facolta' di cui all'art. 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, anche nei confronti del personale che non abbia raggiunto l'anzianita' massima contributiva di quaranta anni.».
Si rammenta inoltre quanto previsto dall'art. 16, comma 11, del d.l. n. 98 del 2011, convertito in l. n. 111 del 2011, secondo cui: «In tema di risoluzione del rapporto di lavoro l'esercizio della facolta' riconosciuta alle pubbliche amministrazioni prevista dal comma 11 dell'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, non necessita di ulteriore motivazione, qualora l'amministrazione interessata abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri di applicativi con atto generale di organizzazione interna, sottoposto al visto dei competenti organi di controllo.».
4. Esonero.
In base a quanto previsto dal comma 14, lett. e), dell'art. 24 in esame l'istituto dell'esonero dal servizio, disciplinato dall'art. 72, commi da 1 a 6, del d.l. n. 112 del 2008, convertito in l. n. 133 del 2008, e' stato soppresso dalla legge di conversione n. 214 del 2011 e, quindi, a far data dall'entrata in vigore della legge stessa (28 dicembre 2011) e le norme di disciplina del rapporto continuano ad applicarsi agli esoneri gia' concessi prima del 4 dicembre. Con la norma, inoltre, sono state disapplicate le disposizioni di leggi regionali contenenti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero di cui alla normativa statale. Per quanto riguarda il regime dell'accesso al trattamento pensionistico per il personale in esonero, in base al comma 14 primo periodo si applica, come per la generalita' dei lavoratori, il regime previgente sui requisiti e sulle finestre se il dipendente ha maturato tali requisiti entro il 31 dicembre 2011. Inoltre, il previgente regime trovera' applicazione anche nei confronti del personale in esonero che matura i requisiti
di accesso al trattamento pensionistico a decorrere dal 1° gennaio 2012 a patto che l'esonero fosse in corso alla data del 4 dicembre 2011 e dall'esito della procedura di cui al successivo comma 15
risulti la capienza del contingente, secondo le modalita' che verranno definite nel decreto interministeriale previsto nel medesimo comma. Ai fini della norma, l'esonero si intende concesso se
l'amministrazione, nella veste del dirigente competente in base all'ordinamento dell'amministrazione stessa, ha adottato una determinazione formale dalla quale si desuma la volontà di accoglimento dell'istanza dell'interessato. L'eventuale incapienza del fondo comportera' l'applicazione del nuovo regime e, quindi, la
prosecuzione del rapporto di esonero con il dipendente sino alla maturazione dei nuovi requisiti di anzianita' contributiva legale.
5. Periodo transitorio.
Il citato comma 20 dell'art. 24 all'ultimo periodo stabilisce che: «Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, restano, inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiungimento del limite di eta' gia' adottati, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche se aventi effetto successivamente al 1°
gennaio 2012.».
Come si evince dal testo della disposizione, la finalita' della norma e' quella di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi connesso all'entrata in vigore delle recenti norme di contenimento della spesa e degli apparati pubblici. In base alla norma sono fatti salvi gli effetti degli atti di collocamento a
riposo per raggiunti limiti di eta' adottati dalle amministrazioni prima del 6 dicembre 2011, anche se aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2012, a prescindere quindi dalla sussistenza dei nuovi requisiti di pensionamento in capo al dipendente interessato.
Per espressa previsione, la salvaguardia concerne solo le ipotesi di raggiungimento del limite di eta'. Ne consegue che invece debbono intendersi «travolti» dalla nuova disciplina - se aventi la predetta decorrenza - le determinazioni ed i provvedimenti di pensionamento eventualmente gia' adottati per motivi diversi dal raggiungimento del limite di eta' nei confronti di dipendenti soggetti al nuovo regime ma sprovvisti dei nuovi requisiti alla data di decorrenza dell'atto. Si fa riferimento in particolare a provvedimenti di collocamento in
quiescenza aventi decorrenza dal 2013 per l'esercizio del recesso per il raggiungimento della massima anzianita' contributiva comunicato in applicazione dell'art. 72, comma 11, del d.l. n. 112 del 2008 a dipendenti con anzianita' contributiva inferiore a 42 anni e 5 mesi per gli uomini e 41 anni e 5 mesi per le donne ed eta' inferiore a 62 anni (richiesta al fine di evitare penalizzazioni) o all'accettazione, gia' nell'anno 2011, delle dimissioni comunicate per il raggiungimento della quota nell'anno 2012 o negli anni successivi. Per i casi di risoluzione unilaterale, l'amministrazione dovra' rivedere la propria determinazione dandone comunicazione all'interessato, valutando - se del caso - una successiva comunicazione sulla base dei nuovi requisiti. Nei casi di risoluzione dei rapporti di lavoro o di impiego per il raggiungimento del requisito della quota, il rapporto tra l'amministrazione ed il dipendente dovrà continuare sino al raggiungimento dei nuovi requisiti e l'amministrazione dovra' darne comunicazione all'interessato e ritirare l'eventuale determinazione o annullare l'eventuale provvedimento di collocamento in quiescenza già adottato.
6. Personale del comparto scuola.
Per il personale direttivo, docente ed amministrativo del comparto scuola, rimane ferma la vigenza degli specifici termini di cessazione dal servizio stabiliti in relazione all'inizio dell'anno scolastico per le esigenze del servizio e specifiche indicazioni saranno fornite dalla competente Direzione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
Roma, 8 marzo 2012
Il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione
Patroni Griffi
Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 313
Come noto, nell'ambito della recente manovra, recante misure per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici, decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in l. n. 214 del 2011, con l'art. 24 e' stata introdotta una nuova disciplina in materia di trattamenti pensionistici. Considerati il rilevante impatto delle norme e le numerose richieste di chiarimento pervenute dalle amministrazioni, con la presente circolare, condivisa nei contenuti con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'INPS - gestione ex INPDAP, si ritiene opportuno fornire delle indicazioni interpretative per un'omogenea applicazione della disciplina soprattutto relativamente agli aspetti di impatto sul rapporto di lavoro o di impiego, mentre gli aspetti propriamente pensionistici saranno trattati in apposita circolare dell'Ente previdenziale.
2. Limiti di eta' per la permanenza in servizio.
Le recenti norme hanno previsto dei nuovi requisiti anagrafici e contributivi per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico, hanno abrogato il regime delle finestre per la decorrenza del trattamento ed hanno introdotto il sistema contributivo pro-rata per le anzianita' maturate successivamente al 1° gennaio 2012. In generale, il regime dell'art. 24, applicabile dal 1° gennaio 2012, prevede la «pensione di vecchiaia», conseguita sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, e la «pensione anticipata», conseguita sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, fermo restando quanto previsto dai commi 14, 17 e 18 del medesimo articolo.
Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, iscritti alle casse gestite dall'ex INPDAP, uomini e donne, il requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia nell'anno 2012 si consegue al compimento del 66° anno di eta' (commi 6 e 7 dell'art. 24) in presenza di un'anzianita' contributiva minima pari a 20 anni. Per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, fermi restando il limite anagrafico minimo pari a 66 anni e quello contributivo pari a 20, l'accesso al pensionamento e' altresi' condizionato all'importo della pensione che deve risultare non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'eta' anagrafica pari a 70 anni, ferma restando un'anzianita' contributiva effettiva di 5 anni.
Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni uomini il requisito per il diritto alla pensione anticipata nell'anno 2012 si consegue alla maturazione del 42° anno e un mese di anzianita' contributiva (comma 10 dell'art. 24). Per le lavoratrici il requisito per il diritto alla pensione anticipata nell'anno 2012 si consegue alla maturazione del 41° anno e un mese di anzianita' contributiva. I predetti requisiti contributivi sono poi incrementati di un mese nell'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014,
fermi restando gli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013. La domanda di pensione anticipata da parte di un lavoratore che abbia un'eta' anagrafica inferiore a 62 anni comporta delle penalizzazioni sul trattamento a meno che non ricorrano le condizioni previste dal comma 2-quater dell'art. 6 del d.l. n. 216 del 2011, introdotto dalla legge di conversione n. 14 del 2012. In base a quest'ultima previsione, le disposizioni in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianita' contributiva entro il 2017, qualora l'anzianita' contributiva derivi esclusivamente da prestazione
effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternita', per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.
Il requisito di eta' anagrafica per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia ed il requisito dell'anzianita' contributiva per la maturazione del diritto alla pensione anticipata sono poi soggetti ad aggiornamento per effetto dell'applicazione del sistema di adeguamento alla speranza di vita (comma 12 dell'art. 24). Si segnala che con decreto interministeriale 6 dicembre 2011 (Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2011, n. 289) e' stato determinato l'incremento dei requisiti a decorrere dall'anno 2013.
E' opportuno chiarire che, in base alla legge (commi 3 e 14), i dipendenti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro la data del 31 dicembre 2011 rimangono soggetti al regime previgente per l'accesso e per la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianita'. Pertanto, anche se sono ancora in servizio, tali dipendenti non sono soggetti, neppure su opzione, al nuovo regime sui requisiti di eta' e di anzianita' contributiva, fermo restando che si applica anche a loro il regime contributivo pro-rata per le anzianita' maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012.
Ne consegue che per i dipendenti che, alla data del 31 dicembre 2011, hanno maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento vigenti prima del d.l. n. 201 del 2011 (sia per eta', sia per anzianita' contributiva di 40 anni indipendentemente dall'eta', sia per somma dei requisiti di eta' e anzianita' contributiva - c.d. «quota»), anche nel caso in cui non abbiano ancora conseguito alla predetta data del 31 dicembre 2011 il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico (c.d. «finestra»), continuano ad essere vigenti le condizioni legittimanti l'accesso al trattamento precedenti e non puo' trovare applicazione la nuova disciplina, che esplica i suoi effetti esclusivamente nei confronti dei dipendenti «che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento» (combinato disposto dei commi 5 e 6). Pertanto, l'amministrazione, nell'anno 2012 o negli anni successivi, dovra' collocare a riposo al compimento dei 65 anni (salvo trattenimento in servizio) quei dipendenti che nell'anno 2011 erano gia' in possesso della massima anzianita' contributiva o della quota o comunque dei requisiti previsti per la pensione. Si raccomanda alle amministrazioni di verificare la situazione anagrafica e contributiva dei dipendenti prossimi al pensionamento, anche eventualmente attraverso la consultazione delle banche dati presso l'ente previdenziale di riferimento, al fine di verificare il momento di maturazione dei requisiti di eta' e di anzianita' contributiva.
Come detto, la nuova disciplina riguarda i requisiti per l'accesso al trattamento; l'art. 24 non ha invece modificato il regime dei limiti di eta' per la permanenza in servizio, la cui vigenza, anzi, e' stata spressamente confermata (comma 4 dell'art. 24). Occorre pertanto chiarire che rimangono vincolanti per tutti i dipendenti i limiti fissati dalla normativa generale (compimento del 65° anno di eta' in base all'art. 4 del d.P.R. n. 1092 del 1973 per i dipendenti dello Stato e all'art. 12 della l. n. 70 del 1975 per i dipendenti
degli enti pubblici, limiti applicabili in via analogica anche alle altre categorie di dipendenti in mancanza di diversa indicazione normativa) e quelli stabiliti per particolari categorie (ad esempio, compimento del 70° anno di eta' per i magistrati, gli avvocati e procuratori dello Stato ed i professori ordinari in base rispettivamente all'art. 5 del r.d.lgs. n. 511 del 1946, all'art. 34 del r.d. n. 1611 del 1933 e all'art. 19 del d.p.r. n. 382 del 1980). In base ai principi generali, una volta raggiunto il limite di eta' ordinamentale l'amministrazione prosegue il rapporto di lavoro o di impiego con il dipendente sino al conseguimento del requisito minimo per il diritto alla pensione (il principio della prosecuzione si desume dall'art. 6, comma 2-bis, del d.l. n. 248 del 2007, convertito in l. n. 31 del 2008, a proposito del reintegro sul posto di lavoro a seguito di licenziamento). Inoltre, per i dipendenti che hanno maturato il diritto a pensione (diversa da quella di vecchiaia), l'eta' ordinamentale costituisce il limite non superabile (se non per il trattenimento e per la finestra) in presenza del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego.
Discende da quanto detto che nel settore del lavoro pubblico non opera il principio di incentivazione alla permanenza in servizio sino a 70 anni enunciato dal comma 4 dell'art. 24 citato.
In quest'ottica, il comma 7 dell'art. 24, nel quale si prevede che si prescinde dal requisito di importo minimo della pensione nel caso in cui il dipendente abbia un'eta' anagrafica di 70 anni, rappresenta una norma eccezionale, finalizzata a consentire la maturazione del diritto a pensione anche in favore di quei lavoratori che altrimenti - in caso di vigenza del limite di importo minimo - non sarebbero in grado di fruire del trattamento neppure alla prescritta eta' anagrafica. Inoltre, in linea con i principi enunciati dalla Corte costituzionale, rimane salvo anche dopo la recente riforma che, in caso di domanda, l'amministrazione e' tenuta a disporre il trattenimento in servizio per quei dipendenti che non hanno ancora raggiunto il equisito di contribuzione minimo per la maturazione del diritto a pensione (Corte costituzionale, n. 282 del 1991, nella quale si afferma che: " Il principio (...) secondo cui non può essere preclusa, senza violare l'art. 38, secondo comma della Costituzione, la possibilita' per il personale (...) che al compimento del sessantacinquesimo anno - quale che sia la data di assunzione - non abbia ancora maturato il diritto a pensione, di derogare a tale limite per il collocamento a riposo, al solo scopo di completare il periodo minimo di servizio richiesto dalla legge per il conseguimento di tale diritto, non puo' che avere (...) valenza generale.".
E' opportuno inoltre evidenziare che, poiche' il citato art. 24 ha generalizzato l'applicazione del sistema contributivo pro-rata per le anzianita' maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012, viene invece meno il concetto di massima anzianita' contributiva e, quindi, la modifica del sistema rende inapplicabili dal 1° gennaio 2012 tutte le disposizioni previgenti che fanno riferimento a tale condizione e che consentono al personale interessato di proseguire il servizio sino al raggiungimento della stessa per conseguire il massimo della pensione (es. art. 1, comma 4-quinquies, del d.l. n. 413 del 1989, convertito in l. n. 37 del 1990 per i dirigenti civili dello Stato in servizio al 1° ottobre 1974 e art. 509, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994
per il personale del comparto scuola).
Si segnala che rimangono fermi gli specifici limiti ordinamentali stabiliti per il personale delle Forze armate, della Polizia ad ordinamento civile e militare e dei Vigili del fuoco (dal d.lgs. n. 165 del 1997 e dalle disposizioni speciali di settore). Per questo personale, fra l'altro, la legge rinvia ad apposito regolamento di delegificazione la disciplina dell'armonizzazione dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico rispetto al regime valevole per la generalita' dei pubblici dipendenti (comma 18 dell'art. 24) e, pertanto, allo stato, le nuove norme sui requisiti di accesso non sono applicabili, salva invece l'applicazione del sistema contributivo pro-rata.
3. Il trattenimento in servizio e la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.
Il comma 20 dell'art. 24 prevede: «Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1 ° gennaio 2012, tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dal presente articolo.».
Da tale disposizione discendono due effetti:
anche a seguito dell'entrata in vigore della riforma sono applicabili gli istituti previsti nel citato art. 72 del d.l. n. 112 del 2008 e, cioe', il trattenimento in servizio oltre i limiti di eta', la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e l'esonero (per questo, nei limiti stabiliti dal comma 14, lett. e, dell'art. 24);
i presupposti per l'applicazione degli istituti nei confronti di coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2012 devono essere rimodulati in base ai nuovi requisiti di accesso al pensionamento, fatta eccezione per l'istituto dell'esonero che e' stato abrogato dalla data di entrata in vigore della l. n. 214 del 2011 (e, cioe', dal 28 dicembre 2011; la disposizione fa riferimento alla data di entrata in vigore del «presente decreto», ma poiche' la norma e' stata introdotta dalla legge di conversione, la sua portata va riferita alla data di entrata in vigore della medesima legge), tranne che per gli esoneri gia' concessi alla data del 4 dicembre 2011 (cfr.: paragrafo successivo).
Pertanto, anche dopo la riforma, i dipendenti potranno chiedere e le amministrazioni potranno accordare il trattenimento in servizio (fermo quanto previsto dall'art. 9, comma 31, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in l. n. 122 del 2010, circa il finanziamento), ma questo si riferira' al periodo successivo al conseguimento del nuovo requisito anagrafico necessario per la pensione di vecchiaia. Resta inteso che il trattenimento ad esempio da 66 a 68 anni potra' essere accordato solo a decorrere dal 1° gennaio 2013 (salvo 'aggiornamento del limite risultante dall'adeguamento alla speranza di vita) nei confronti dei dipendenti soggetti al nuovo regime. I dipendenti che nell'anno 2012 compiono 66 anni di eta', avendo maturato il requisito anagrafico di 65 anni nell'anno 2011 (sempre che abbiano maturato il diritto a pensione entro il 2011), rimangono soggetti al previgente regime e l'amministrazione avrebbe potuto accordare il trattenimento da 65 anni sino a 67. Pertanto, salvo l'eventuale trattenimento in servizio concesso dall'amministrazione o l'applicazione dell'eventuale finestra, per questi dipendenti l'eta' di collocamento a riposo rimane fissata a 65 anni e il servizio non puo' protrarsi oltre il 65° anno di eta'.
Si segnala che l'art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992 e' stato nuovamente modificato di recente dall'art. 1 del d.l. n. 138 del 2011, convertito in l. n. 111 del 2011. Con l'ultimo intervento normativo e' stata valorizzata la discrezionalita' nella concessione del trattenimento da parte dell'amministrazione, aspetto gia' evidenziato con la modifica alla disposizione introdotta dal d.l. n. 112 del 2008, convertito in l. n. 133 del 2008. Rimane fermo, pertanto, che il trattenimento in servizio non costituisce piu' oggetto di un diritto potestativo in capo all'interessato, ma di un diritto condizionato la cui soddisfazione dipende dalle valutazioni che l'amministrazione compie in ordine all'organizzazione, al fabbisogno professionale e alla disponibilita' finanziaria. In proposito, valgono ancora le indicazioni fornite con la circolare n. 10 del 2008 del Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Inoltre, nell'anno 2013 le amministrazioni potranno procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto al compimento dell'anzianita' di 42 anni e 5 mesi (considerato il mese aggiuntivo previsto dal comma 10 secondo periodo dell'art. 24 e l'adeguamento alla speranza di vita) per i dipendenti uomini e di 41 anni e 5 mesi (considerato il mese aggiuntivo previsto dal predetto comma 10 e l'adeguamento alla speranza di vita) per le dipendenti donne. Per precisione, si segnala che, a seguito della riforma, con cui e' stato generalizzata l'applicazione del sistema contributivo per le anzianita' maturate successivamente al 1° gennaio 2012, non e' piu' attuale il concetto di «anzianita' massima contributiva» ed è quindi mutato il
presupposto per l'esercizio del potere unilaterale di risoluzione, che, come visto, in virtu' del comma 20 citato, per i dipendenti che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2012 e' attualizzato agli anni di anzianita' contributiva necessari per la maturazione del diritto alla pensione anticipata. In proposito, poiché la norma sulla pensione anticipata prevede la possibilita' di una penalizzazione nel trattamento per i dipendenti che sono in possesso di un'eta' inferiore a 62 anni, si raccomanda alle amministrazioni di non esercitare la risoluzione nei confronti dei soggetti per i quali potrebbe operare la penalizzazione legale. Sul punto si richiama quanto gia' evidenziato circa il recente intervento normativo operato dalla l. n. 14 del 2012, di conversione del d.l. n. 216 del 2011 (art. 6, comma 2-quater, del d.l. n. 216 del 2011).
Resta inteso che il presupposto per l'applicazione dell'istituto della risoluzione nei confronti di coloro che hanno maturato i requisiti di eta' o di anzianita' contributiva entro l'anno 2011 per effetto della norma rimane fissato secondo il regime previgente al compimento dei 40 anni di anzianita' contributiva.
Riprendendo quanto detto nella circolare n. 10 del 2008, si raccomanda ancora una volta alle amministrazioni di adottare dei criteri generali, calibrati a seconda delle proprie esigenze, in modo da seguire una linea di condotta coerente e da evitare comportamenti che conducano a scelte contraddittorie. Tali criteri si configurano quale atto di indirizzo generale e, quindi, dovrebbero essere contenuti nell'atto di programmazione dei fabbisogni di personale o comunque adottati dall'autorita' politica. Tra questi criteri possono, ad esempio, considerarsi l'esigenza di riorganizzazione di strutture in relazione a progetti di innovazione tecnologica e ammodernamento anche con riferimento all'utilizzo di nuove professionalità, la rideterminazione dei fabbisogni di personale, la razionalizzazione degli assetti organizzativi e i processi di riorganizzazione che potrebbero portare a situazioni di esubero. In proposito, si segnala che l'art. 16 della l. n. 183 del 2011, legge di stabilita' per il 2012, nel modificare l'art. 33 del d.lgs. n. 165 del 2001, ha fatto rinvio all'applicazione dell'art. 72, comma 11, del d.l. n. 112 del 2008 da parte delle pubbliche amministrazioni nei casi in cui siano riscontrate situazioni di soprannumero o siano rilevate eccedenze. Inoltre, l'art. 15, comma 1 bis, del d.l. n. 98 del 2011, convertito in l. n. 111 del 2011, nell'ambito della disciplina della liquidazione degli enti dissestati, prevede che il commissario straordinario nell'adottare le misure per ristabilire l'equilibrio finanziario dell'ente, possa esercitare «la facolta' di cui all'art. 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, anche nei confronti del personale che non abbia raggiunto l'anzianita' massima contributiva di quaranta anni.».
Si rammenta inoltre quanto previsto dall'art. 16, comma 11, del d.l. n. 98 del 2011, convertito in l. n. 111 del 2011, secondo cui: «In tema di risoluzione del rapporto di lavoro l'esercizio della facolta' riconosciuta alle pubbliche amministrazioni prevista dal comma 11 dell'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, non necessita di ulteriore motivazione, qualora l'amministrazione interessata abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri di applicativi con atto generale di organizzazione interna, sottoposto al visto dei competenti organi di controllo.».
4. Esonero.
In base a quanto previsto dal comma 14, lett. e), dell'art. 24 in esame l'istituto dell'esonero dal servizio, disciplinato dall'art. 72, commi da 1 a 6, del d.l. n. 112 del 2008, convertito in l. n. 133 del 2008, e' stato soppresso dalla legge di conversione n. 214 del 2011 e, quindi, a far data dall'entrata in vigore della legge stessa (28 dicembre 2011) e le norme di disciplina del rapporto continuano ad applicarsi agli esoneri gia' concessi prima del 4 dicembre. Con la norma, inoltre, sono state disapplicate le disposizioni di leggi regionali contenenti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero di cui alla normativa statale. Per quanto riguarda il regime dell'accesso al trattamento pensionistico per il personale in esonero, in base al comma 14 primo periodo si applica, come per la generalita' dei lavoratori, il regime previgente sui requisiti e sulle finestre se il dipendente ha maturato tali requisiti entro il 31 dicembre 2011. Inoltre, il previgente regime trovera' applicazione anche nei confronti del personale in esonero che matura i requisiti
di accesso al trattamento pensionistico a decorrere dal 1° gennaio 2012 a patto che l'esonero fosse in corso alla data del 4 dicembre 2011 e dall'esito della procedura di cui al successivo comma 15
risulti la capienza del contingente, secondo le modalita' che verranno definite nel decreto interministeriale previsto nel medesimo comma. Ai fini della norma, l'esonero si intende concesso se
l'amministrazione, nella veste del dirigente competente in base all'ordinamento dell'amministrazione stessa, ha adottato una determinazione formale dalla quale si desuma la volontà di accoglimento dell'istanza dell'interessato. L'eventuale incapienza del fondo comportera' l'applicazione del nuovo regime e, quindi, la
prosecuzione del rapporto di esonero con il dipendente sino alla maturazione dei nuovi requisiti di anzianita' contributiva legale.
5. Periodo transitorio.
Il citato comma 20 dell'art. 24 all'ultimo periodo stabilisce che: «Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, restano, inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiungimento del limite di eta' gia' adottati, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche se aventi effetto successivamente al 1°
gennaio 2012.».
Come si evince dal testo della disposizione, la finalita' della norma e' quella di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi connesso all'entrata in vigore delle recenti norme di contenimento della spesa e degli apparati pubblici. In base alla norma sono fatti salvi gli effetti degli atti di collocamento a
riposo per raggiunti limiti di eta' adottati dalle amministrazioni prima del 6 dicembre 2011, anche se aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2012, a prescindere quindi dalla sussistenza dei nuovi requisiti di pensionamento in capo al dipendente interessato.
Per espressa previsione, la salvaguardia concerne solo le ipotesi di raggiungimento del limite di eta'. Ne consegue che invece debbono intendersi «travolti» dalla nuova disciplina - se aventi la predetta decorrenza - le determinazioni ed i provvedimenti di pensionamento eventualmente gia' adottati per motivi diversi dal raggiungimento del limite di eta' nei confronti di dipendenti soggetti al nuovo regime ma sprovvisti dei nuovi requisiti alla data di decorrenza dell'atto. Si fa riferimento in particolare a provvedimenti di collocamento in
quiescenza aventi decorrenza dal 2013 per l'esercizio del recesso per il raggiungimento della massima anzianita' contributiva comunicato in applicazione dell'art. 72, comma 11, del d.l. n. 112 del 2008 a dipendenti con anzianita' contributiva inferiore a 42 anni e 5 mesi per gli uomini e 41 anni e 5 mesi per le donne ed eta' inferiore a 62 anni (richiesta al fine di evitare penalizzazioni) o all'accettazione, gia' nell'anno 2011, delle dimissioni comunicate per il raggiungimento della quota nell'anno 2012 o negli anni successivi. Per i casi di risoluzione unilaterale, l'amministrazione dovra' rivedere la propria determinazione dandone comunicazione all'interessato, valutando - se del caso - una successiva comunicazione sulla base dei nuovi requisiti. Nei casi di risoluzione dei rapporti di lavoro o di impiego per il raggiungimento del requisito della quota, il rapporto tra l'amministrazione ed il dipendente dovrà continuare sino al raggiungimento dei nuovi requisiti e l'amministrazione dovra' darne comunicazione all'interessato e ritirare l'eventuale determinazione o annullare l'eventuale provvedimento di collocamento in quiescenza già adottato.
6. Personale del comparto scuola.
Per il personale direttivo, docente ed amministrativo del comparto scuola, rimane ferma la vigenza degli specifici termini di cessazione dal servizio stabiliti in relazione all'inizio dell'anno scolastico per le esigenze del servizio e specifiche indicazioni saranno fornite dalla competente Direzione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
Roma, 8 marzo 2012
Il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione
Patroni Griffi
Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 313
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