sabato 27 novembre 2010

Rilascio del software standard "XML-SAIA vers.2" per l'aggiornamento dell'Indice Nazionale delle Anagrafi. Circolare 17 luglio 2006, n. 31

Ministero dell’Interno - Circolare 17 luglio 2006, n. 31.
Rilascio del software standard "XML-SAIA vers.2" per l'aggiornamento dell'Indice Nazionale delle Anagrafi.
( fonte: http://www.sepel.it/archivio/399675.pdf?em=WCBpOHAOE5YtauQrURLNFQ%3D%3D )

Si fa seguito alla circolare n. 62 in data 28/12/2005, concernente la “documentazione tecnico-architetturale per il collegamento dei comuni al CNSD per l'invio dei dati anagrafici all’INA”.
Al riguardo, si comunica che questa Direzione Centrale ha realizzato la versione aggiornata del software “XML-SAIA” con ulteriori funzionalità, per consentire di migliorare la circolarità anagrafica tra i comuni e tra questi e le PP.AA centrali e favorire la graduale sostituzione delle comunicazioni cartacee.
Si sottolinea che il comune, per fruire di tale nuovo sistema, deve adeguare la propria anagrafe e produrre i file di dati relativi alle nuove funzionalità (si veda l’allegato tecnico alla presente circolare), così da poterli inviare all’INA per il successivo indirizzamento alle Pubbliche Amministrazioni centrali collegate, tra cui l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e la Motorizzazione Civile.
I dati previsti per i citati eventi di variazione anagrafica ricalcano quanto presente nel modello AP5 e sono descritti nella documentazione tecnica presente sul sito di questa Direzione Centrale (http://www.servizidemografici.interno.it/ ) nell’area INA-SAIA nella sezione DOCUMENTI, alla voce "Documentazione relativa alle specifiche di collegamento dei Comuni al CNSD per l'inoltro di dati anagrafici secondo il tracciato AP5".
Il comune è tenuto, pertanto, a pianificare da subito le variazioni al proprio sistema d’anagrafe, necessarie al raggiungimento dell’obiettivo su espresso.
Tra l’altro, questa Direzione Centrale, come anticipato anche nella predetta Circolare n. 62/2005, ha promosso tutte le azioni di sensibilizzazione nei confronti dell’Associazione delle società informatiche AITech-Assinform, affinché contribuiscano a garantire la dovuta assistenza tecnica ai comuni, necessaria ad assicurare l’uniformità di attuazione del sistema Ina-Saia sull’intero territorio nazionale.
Si fa, inoltre, presente che il software di gestione informatizzata dell’anagrafe comunale, realizzato da questo Ministero per i Comuni che ne fossero sprovvisti, è stato aggiornato nelle sue funzioni di produzione di file per la gestione dei su citati eventi di variazione d’anagrafe e può essere scaricato gratuitamente dal sito della Direzione Centrale nella sezione “Down-load” dell’Area Privata.
Si confida nella collaborazione delle SS.LL. nell’esercizio delle competenti attivitàdi vigilanza anagrafica, per accertare il corretto utilizzo del predetto software da parte dei comuni entro il 15 settembre p.v., avendo cura, altresì, di individuare le eventuali problematiche di carattere più generale e fornendone segnalazione scritta a questo Ufficio tramite fax al numero 06-46549502, ovvero all’Assistenza tecnica di questo Ministero tramite mail cnsd.assistenzatecnica@interno.it o telefono 06-4778131. Si prega di fornire un cenno di assicurazione.

Allegato 1

Attività necessarie all’integrazione del sistema informatizzato d’anagrafe con il software XML-SAIAv. 2

Questo allegato presenta l’insieme di informazioni che consentono al Comune, in collaborazione con la propria software house, di pianificare tutti gli interventi necessari alla gestione dei nuovi eventi di variazione anagrafica.
I documenti tecnici di dettaglio sono presenti sul sito della Direzione Centrale per i Servizi Demografici (www.servizidemografici.interno.it) nell’area Documenti della sezione INA-SAIA. Il sistema XML-SAIA v2 prende in input i file in formato testo, ma codificati in UTF-8, per le seguenti variazioni anagrafiche:

1 Nascita
2 Immigrazione da altro comune
3 Immigrazione dall’estero
4 Iscrizione da mancata iscrizione in alcun comune italiano
5 Morte
6 Emigrazione in altro comune
7 Emigrazione all’estero
8 Cancellazione per irreperibilità (anagrafica / al censimento)
9 Cancellazione per omessa dichiarazione di dimora abituale
10 Cambio di abitazione
11 Matrimonio
12 Vedovanza
13 Divorzio (cessazione / scioglimento effetti civili)
14 Annullamento matrimonio
15 Variazione di cognome e nome
16 Variazione di sesso
17 Variazione di cittadinanza
18 Variazione del permesso di soggiorno
19 Variazione di paternità / maternità
20 Rettifica
21 Annullamento Comunicazione

L’impiego della codifica UTF-8 consente al Comune di inserire lettere di alfabeti diversi da quello latino, consentendo così anche l’uso dei caratteri diacritici. Una descrizione delle wiki/UTF-8 ).
I file dati di input sono in XML, e devono rispettare quanto stabilito nel corrispondente file XSD contenente tutti gli schema necessari. Il file di riferimento è AP5-xsd (AP5-V_0_7.zip).
Gli elementi da gestire per i singoli eventi di variazione ricalcano quanto previsto nel modelloAP5, e sono descritti nei seguenti documenti:
• Allegato Tecnico 2 - Struttura Dati AP5
• Allegato Tecnico 3 - Schema di Validazione Applicativa relativo alla Struttura Dati AP5.• Allegato Tecnico 4 - Struttura Dati Risposta AP5
Seguendo quanto descritto si potrà ampliare l’insieme di variazioni anagrafiche da inserire nel contesto di circolarità anagrafica, infatti gli Enti Centrali connessi al CNSD riceveranno, secondo quanto di competenza, i nuovi tracciati previsti per gli eventi di variazione anagrafica indicati.
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La circolare è disponibile anche sul sito del CNSD.

DECRETO 13-10-2005, n. 240. Regolamento di gestione dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA).

MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 13 ottobre 2005, n. 240
Regolamento di gestione dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA). (GU n. 273 del 23-11-2005 )

Sistema integrato di circolarità anagrafica - INA-SAIA. Circolare 22-05-2008, n. 0005645

Ministero dell'Interno - Circolare 22 maggio 2008, n. 0005645.Sistema integrato di circolarità anagrafica - INA-SAIA
( fonte: http://www.sepel.it/archivio/399675.pdf?em=WCBpOHAOE5YtauQrURLNFQ%3D%3D )

Nell'ottica della semplificazione e della razionalizzazione dell'azione amministrativa questo Dipartimento è impegnato da tempo nella costruzione di un sistema integrato di circolarità anagrafica che coinvolge amministrazioni pubbliche, centrali e locali e che fa perno sull'Indice Nazionale delle Anagrafi (I.N.A.) e sul Sistema di Accesso e Interscambio Anagrafico (S.A.I.A.).
L'art. 1 novies della legge 31/5/2005 n. 88 attribuisce infatti all’I.N.A. che nasce, con la L. 26/2001, come strumento attraverso il quale si esercita la funzione di vigilanza anagrafica, anche il ruolo strategico di promuovere la circolarità delle informazioni anagrafiche essenziali, al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi alle generalità delle persone residenti in Italia.L'I.N.A. che è un indice sintetico che contiene i dati anagrafici essenziali della popolazione residente in Italia, deve essere alimentato e costantemente aggiornato da tutti i comuni.
La comunicazione tempestiva al sistema di tutte le variazioni anagrafiche non deve però essere intesa come mero adempimento formale di un obbligo di legge, ma piuttosto come momento essenziale di un processo nel quale sono proprio i Comuni, in quanto detentori e quindi fornitori dei dati anagrafici, a svolgere un ruolo centrale.
L'I.N.A, come sopra accennato, costituisce infatti il fulcro di un sistema di interscambio fra le amministrazioni pubbliche, che è già operativo nei confronti di alcuni enti e che è in continua evoluzione. Questo Dipartimento ha infatti già stipulato con Agenzia delle Entrate, Inps, Motorizzazione, Istat e Regione Umbria le convenzioni che definiscono, ex art. 5 del Regolamento di gestione dell'I.N.A , i contenuti e le modalità di accesso al sistema.
Altre convenzioni saranno stipulate a breve con altre Regioni ed Enti Centrali.
L'obbiettivo finale perseguito è quello di realizzare la "comunicazione unica" per il cittadino e per il Comune il quale, una volta comunicata la variazione anagrafica al sistema I.N.A.-S.A.I.A, non dovrà più inviare la stessa comunicazione agli Enti collegati al C.N.S.D.
Il corretto funzionamento del sistema si traduce dunque in una riduzione degli adempimenti anagrafici a carico dei Comuni e in una generale economia di spesa pubblica.
Di qui l'importanza di utilizzare il sistema I.N.A.-S.A.I.A impiegando per rinvio delle comunicazioni di eventi anagrafici, XML - SAIA versione 2 - tracciato APS.
Com'è stato più volte evidenziato da questo Dipartimento, con il tracciato APS è, infatti, possibile comunicare al sistema eventi anagrafici, quali le variazioni relative alla famiglia anagrafica, le emigrazioni all'estero, le variazioni di nome e cognome, che non possono essere comunicati al sistema e quindi resi accessibili agli Enti collegati che ne hanno titolo, se si utilizza il precedente tracciato JJ +.
Per quanto sopra evidenziato e d'intesa con Agenzia delle Entrate, Inps e Motorizzazione, con i quali il collegamento telematico è già attivo, si chiede alle S.S.L.L. di voler invitare i sigg. Sindaci dei Comuni dei rispettivi ambiti territoriali ad attenersi alle seguenti istruzioni:
1) I comuni che utilizzano il sistema INA-SAIA, qualunque sia il tracciato in concreto utilizzato (JJ+ oppure AP 5 ) non devono più inviare le comunicazioni relative alle variazioni di residenza, in formato cartaceo e/o elettronico, alla Motorizzazione;
2) I Comuni che inviano le variazioni anagrafiche al sistema INA-SAIA con il tracciato AP5 non devono più comunicare all'INPS le variazioni anagrafiche cui sono tenuti per legge. Con l'utilizzo giornaliero di XML-SAIA versione 2-traccìato APS viene automaticamente assolto il relativo obbligo di legge;
3) I Comuni che inviano le variazioni anagrafiche al sistema INA-SAIA con il tracciato APS non devono più comunicare ad Agenzia delle Entrate, tramite il canale SIATEL, le nascite, i decessi e i cambi dì residenza. I Comuni continueranno ad utilizzare il canale SIATEL, fino a nuove diverse disposizioni, per l'invio massivo dei dati.

venerdì 19 novembre 2010

Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

17/11/2010 Aggiornamento del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Fonte: Ministero dell'Interno - Finanza Locale
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE
TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Aggiornato fino alle modifiche apportate dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 125 del 31 maggio 2010), recante: “Misure urgenti in materia di stabilizzazione fi nanziaria e di competitività economica”
A cura del Dott. Roberto Pacella
Ottobre 2010
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mercoledì 17 novembre 2010

D. LGS. 18-08-2000, N. 267

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
(GU n. 227 del 28-9-2000  - Suppl. Ordinario n.162)
Visualizza il testo vigente su http://www.normattiva.it/

L. 07-08-1990 n. 241

L. 7-8-1990 n. 241
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.
Visualizza il testo vigente su http://www.normattiva.it/

sabato 13 novembre 2010

L. 05-02-1992 n. 91

L. 5-2-1992 n. 91
Nuove norme sulla cittadinanza.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 febbraio 1992, n. 38.
Visualizza il testo vigente su http://www.normattiva.it/


[vedi Regolamento di esecuzione]


1.  1. È cittadino per nascita:
a) il figlio di padre o di madre cittadini;

b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.
2. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.

2.  1. Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge.
2. Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli per i quali la paternità o maternità non può essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti.

3.  1. Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti degli adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge.
3. Qualora l'adozione sia revocata per fatto dell'adottato, questi perde la cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti.
4. Negli altri casi di revoca l'adottato conserva la cittadinanza italiana. Tuttavia, qualora la revoca intervenga durante la maggiore età dell'adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, potrà comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca stessa.

4.  1. Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino:
a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;

b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;

c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.
2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.

5.  1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero, qualora, al momento dell’adozione del decreto di cui all’articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

6.  1. Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 5:
a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;

b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;

c) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
2. Il riconoscimento della sentenza straniera è richiesto dal procuratore generale del distretto dove ha sede l'ufficio dello stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1, lettera b).
3. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.
4. L'acquisto della cittadinanza è sospeso fino a comunicazione della sentenza definitiva, se sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), primo periodo, nonché per il tempo in cui è pendente il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera, di cui al medesimo comma 1, lettera b), secondo periodo.

7.  1. Ai sensi dell'articolo 5, la cittadinanza si acquista con decreto del Ministro dell'interno, a istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare (vedi nota).
2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 gennaio 1991, n. 13 .
(Nota: L'istanza per l'acquisto o la concessione della cittadinanza italiana va, ora, presentata al Prefetto - art. 1, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362. Vedi, anche, l'art. 8 dello stesso decreto.)

8.  1. Con decreto motivato, il Ministro dell'interno respinge l'istanza di cui all'articolo 7 ove sussistano le cause ostative previste nell'articolo 6. Ove si tratti di ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. L'istanza respinta può essere riproposta dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento.
2. L'emanazione del decreto di rigetto dell'istanza è preclusa quando dalla data di presentazione dell'istanza stessa, corredata dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di due anni.

9.  1. La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno:
a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c);

b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione;

c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;

d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;

e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;

f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza può essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.

9-bis.  1. Ai fini dell’elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, all’istanza o dichiarazione dell’interessato deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge.
2. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 200 euro.
3. Il gettito derivante dal contributo di cui al comma 2 è versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell’interno che lo destina, per la metà, al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall’Unione europea e, per l’altra metà, alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza.

10.  1. Il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato.

11.  1. Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero.

12.  1. Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi l'Italia, ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare.
2. Il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego pubblico od una carica pubblica, od abbia prestato servizio militare per tale Stato senza esservi obbligato, ovvero ne abbia acquistato volontariamente la cittadinanza, perde la cittadinanza italiana al momento della cessazione dello stato di guerra.

13.  1. Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista:
a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara previamente di volerla riacquistare;

b) se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, dichiara di volerla riacquistare;

c) se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica;

d) dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine;

e) se, avendola perduta per non aver ottemperato all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l'intimazione di cui all'articolo 12, comma 1.
2. Non è ammesso il riacquisto della cittadinanza a favore di chi l'abbia perduta in applicazione dell'articolo 3, comma 3, nonché dell'articolo 12, comma 2.
3. Nei casi indicati al comma 1, lettera c), d) ed e), il riacquisto della cittadinanza non ha effetto se viene inibito con decreto del Ministro dell'interno, per gravi e comprovati motivi e su conforme parere del Consiglio di Stato. Tale inibizione può intervenire entro il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite.

14.  1. I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza.

15.  1. L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto, salvo quanto stabilito dall'articolo 13, comma 3, dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste.

16.  1. L'apolide che risiede legalmente nel territorio della Repubblica è soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all'esercizio dei diritti civili ed agli obblighi del servizio militare.
2. Lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano secondo le condizioni stabilite dalla legge o dalle convenzioni internazionali è equiparato all'apolide ai fini dell'applicazione della presente legge, con esclusione degli obblighi inerenti al servizio militare.

17.  1. Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 219 della legge 19 maggio 1975, n. 151.

17-bis.  1. Il diritto alla cittadinanza italiana è riconosciuto:
a) ai soggetti che siano stati cittadini italiani, già residenti nei territori facenti parte dello Stato italiano successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, reso esecutivo dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato dalla legge 25 novembre 1952, n. 3054, ovvero in forza del Trattato di Osimo del 10 novembre 1975, reso esecutivo dalla legge 14 marzo 1977, n. 73, alle condizioni previste e in possesso dei requisiti per il diritto di opzione di cui all'articolo 19 del Trattato di pace di Parigi e all'articolo 3 del Trattato di Osimo;

b) alle persone di lingua e cultura italiane che siano figli o discendenti in linea retta dei soggetti di cui alla lettera a).

17-ter.  1. Il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana di cui all'articolo 17- bis è esercitato dagli interessati mediante la presentazione di una istanza all'autorità comunale italiana competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all'autorità consolare, previa produzione da parte dell'istante di idonea documentazione, ai sensi di quanto disposto con circolare del Ministero dell'interno, emanata di intesa con il Ministero degli affari esteri.
2. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17- bis, all'istanza deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso, all'epoca, della cittadinanza italiana e della residenza nei territori facenti parte dello Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza dei Trattati di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 17-bis.
3. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17- bis, all'istanza deve essere comunque allegata la seguente documentazione:
a) i certificati di nascita attestanti il rapporto di discendenza diretta tra l'istante e il genitore o l'ascendente;

b) la certificazione storica, prevista per l'esercizio del diritto di opzione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17- bis, attestante la cittadinanza italiana del genitore dell'istante o del suo ascendente in linea retta e la residenza degli stessi nei territori facenti parte dello Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza dei Trattati di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 17- bis;

c) la documentazione atta a dimostrare il requisito della lingua e della cultura italiane dell'istante.

18.  [abrogato].

19.  1. Restano salve le disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 27 , sulla trascrizione nei registri dello stato civile dei provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana, effettuate ai sensi dell'articolo 19 del Trattato di pace tra le potenze alleate ed associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.

20.  1. Salvo che sia espressamente previsto, lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla presente legge non si modifica se non per fatti posteriori alla data di entrata in vigore della stessa.

21.  1. Ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 9, la cittadinanza italiana può essere concessa allo straniero che sia stato affiliato da un cittadino italiano prima della data di entrata in vigore della legge 4 maggio 1983, n. 184 , e che risieda legalmente nel territorio della Repubblica da almeno sette anni dopo l'affiliazione.

22.  1. Per coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già perduto la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555, cessa ogni obbligo militare.

23.  1. Le dichiarazioni per l'acquisto, la conservazione, il riacquisto e la rinunzia alla cittadinanza e la prestazione del giuramento previste dalla presente legge sono rese all'ufficiale dello stato civile del comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire la propria residenza, ovvero, in caso di residenza all'estero, davanti all'autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, nonché gli atti o i provvedimenti attinenti alla perdita, alla conservazione e al riacquisto della cittadinanza italiana vengono trascritti nei registri di cittadinanza e di essi viene effettuata annotazione a margine dell'atto di nascita.

24.  [abrogato].

25.  1. Le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge sono emanate, entro un anno dalla sua entrata in vigore, con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

26.  1. Sono abrogati la legge 13 giugno 1912, n. 555, la legge 31 gennaio 1926, n. 108 , il regio decreto-legge 1° dicembre 1934, n. 1997, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 517, l'articolo 143-ter del codice civile, la legge 21 aprile 1983, n. 123, l'articolo 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184 , la legge 15 maggio 1986, n. 180 , e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.
2. È soppresso l'obbligo dell'opzione di cui all'articolo 5, comma secondo, della legge 21 aprile 1983, n. 123, e all'articolo 1, comma 1, della legge 15 maggio 1986, n. 180 .
3. Restano salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.

27.  1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

venerdì 12 novembre 2010

Art. 10-bis legge 241/1990

L. 7-8-1990 n. 241
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.
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10-bis. Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.
1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.

D.P.R. 12-10-1993 n. 572

D.P.R. 12-10-1993 n. 572
Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 gennaio 1994, n. 2.
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza, ed in particolare l'art. 25;
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nelle adunanze generali del 30 novembre 1992 e del 17 maggio 1993;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 ottobre 1993;
Sulla proposta dei Ministri degli affari esteri e dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;
Emana il seguente regolamento:

1. Definizioni.
1. Nel presente regolamento la legge 5 febbraio 1992, n. 91 , è indicata con la denominazione «legge».
2. Ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana:
a) si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica;

b) si considera che abbia prestato effettivamente servizio militare chi abbia compiuto la ferma di leva nelle Forze armate italiane o la prestazione di un servizio equiparato a quello militare, a condizione che queste siano interamente rese, salvo che il mancato completamento dipenda da sopravvenute cause di forza maggiore riconosciute dalle autorità competenti;

c) salvi i casi nei quali la legge richiede specificamente l'esistenza di un rapporto di pubblico impiego, si considera che abbia prestato servizio alle dipendenze dello Stato chi sia stato parte di un rapporto di lavoro dipendente con retribuzione a carico del bilancio dello Stato.

2. Acquisto della cittadinanza per nascita nel territorio dello Stato.
1. Il figlio, nato in Italia da genitori stranieri, non acquista la cittadinanza italiana per nascita ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge, qualora l'ordinamento del Paese di origine dei genitori preveda la trasmissione della cittadinanza al figlio nato all'estero, eventualmente anche subordinandola ad una dichiarazione di volontà da parte dei genitori o legali rappresentanti del minore, ovvero all'adempimento di formalità amministrative da parte degli stessi.

3. Dichiarazione di volontà.
1. La dichiarazione di volontà rivolta all'acquisto della cittadinanza di cui all'art. 2, comma 2, della legge deve essere corredata della seguente documentazione:
a) atto di nascita;

b) atto di riconoscimento o copia autentica della sentenza con cui viene dichiarata la paternità o maternità, ovvero copia autentica della sentenza che dichiara efficace in Italia la pronuncia del giudice straniero, ovvero copia autentica della sentenza con cui viene riconosciuto il diritto al mantenimento o agli alimenti;

c) certificato di cittadinanza del genitore.
2. La dichiarazione di volontà di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c), della legge deve essere corredata della seguente documentazione:
a) atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana per nascita del padre o della madre o di uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado;

c) documentazione relativa alla residenza, ove richiesta.
3. Ai fini dell'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c), della legge l'interessato deve aver risieduto legalmente in Italia senza interruzioni nell'ultimo biennio antecedente il conseguimento della maggiore età e sino alla data della dichiarazione di volontà.
4. La dichiarazione di volontà di cui all'art. 4, comma 2, della legge deve essere corredata della seguente documentazione:
a) atto di nascita;

b) documentazione relativa alla residenza.

4. Istanze per l'acquisto della cittadinanza.
1. L'istanza prodotta ai sensi dell'art. 7 della legge dallo straniero o apolide, coniugato con cittadino italiano, deve essere corredata, oltre che dai documenti necessari a dimostrare che egli si trova nelle condizioni previste dall'art. 5 della stessa legge, anche dei seguenti altri documenti:
a) atto di nascita;

b) estratto per riassunto dai registri di matrimonio rilasciato dal comune italiano presso il quale è stato iscritto o trascritto l'atto;

c) certificazione penale rilasciata dagli Stati stranieri di origine e di residenza;

d) certificato di situazione di famiglia o documentazione equipollente.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere trasmessa al Ministero dell'interno entro trenta giorni dalla data della presentazione.
3. L'istanza prodotta ai sensi dell'art. 9 della legge dallo straniero o apolide che vuole ottenere la cittadinanza deve essere presentata, per il tramite del prefetto della provincia di residenza, al Ministero dell'interno e corredata, oltre che dei documenti necessari a dimostrare che egli si trova in una delle condizioni previste dal detto articolo, dei seguenti altri:
a) atto di nascita;

b) certificato di situazione di famiglia;

c) certificazione penale rilasciata dagli Stati di origine e di residenza.
4. L'istanza di cui al comma 3 deve essere trasmessa al Ministero dell'interno entro trenta giorni dalla data della presentazione.
5. È facoltà del Ministero dell'interno di richiedere, a seconda dei casi, altri documenti.
6. Quando la legge prescinde dal requisito della residenza attuale in Italia, la domanda ed i documenti devono essere presentati dallo straniero o apolide richiedente la cittadinanza all'autorità diplomatica o consolare italiana competente in relazione alla località straniera di residenza, che li trasmette entro trenta giorni al Ministero dell'interno.
7. Le condizioni previste per la proposizione dell'istanza di cui all'art. 9 della legge devono permanere sino alla prestazione del giuramento di cui all'art. 10 della legge.

5. Reiezione delle istanze di concessione.
1. L'autorità competente a respingere con proprio provvedimento motivato l'istanza prodotta ai sensi dell'art. 9 è il Ministro dell'interno.
2. L'istanza di cui al comma 1 può essere riproposta dopo un anno dall'emanazione del provvedimento stesso.

6. Riconoscimento della sentenza straniera di condanna.
1. Ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'art. 6 della legge, il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera di condanna si considera pendente con la formale richiesta da parte del Ministero dell'interno al Ministero degli affari esteri per l'avvio della procedura necessaria ad ottenere copia della sentenza stessa.

7. Notifica e giuramento.
1. La notifica del decreto di conferimento della cittadinanza deve essere effettuata dall'autorità competente ai sensi dell'art. 23 della legge entro novanta giorni dalla ricezione del decreto medesimo.
2. Il giuramento di cui all'art. 10 della legge deve essere prestato entro sei mesi dalla notifica all'intestatario del decreto di cui agli articoli 7 e 9 della legge.
3. Il giuramento di cui al comma 2 deve essere prestato, in Italia, dinanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza e, all'estero, dinanzi all'autorità diplomatica o consolare italiana competente per la località straniera di residenza, la quale rilascia all'interessato copia del verbale di giuramento e trasmette copia di questo e del decreto di concessione all'ufficiale dello stato civile del comune della Repubblica competente secondo le norme dell'ordinamento dello stato civile.
4. L'ufficiale dello stato civile dinanzi al quale è stato prestato il giuramento, o al quale è stata trasmessa copia del verbale di cui al comma 3, provvede per la trascrizione e l'annotazione del decreto negli atti dello stato civile e ne dà immediata notizia al Ministero dell'interno.
5. Trascorsi sei mesi dalla data della notifica del decreto, l'interessato non è ammesso a prestare giuramento se non dimostri, con la produzione di nuovi documenti al Ministero dell'interno, la permanenza dei requisiti in base ai quali gli fu accordata la cittadinanza.
6. Il giuramento deve essere preceduto dal pagamento della tassa di concessione governativa e dell'imposta di bollo assolta a norma delle vigenti disposizioni in materia.

8. Rinuncia alla cittadinanza.
1. All'estero, la rinuncia alla cittadinanza deve farsi dinanzi all'autorità diplomatica o consolare italiana competente per il luogo dove il rinunziante risiede.
2. In Italia, la rinuncia alla cittadinanza italiana deve essere fatta dinanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza.
3. La dichiarazione di rinuncia deve essere corredata della seguente documentazione:
a) atto di nascita rilasciato dal comune presso il quale detto atto risulta iscritto o trascritto;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera;

d) documentazione relativa alla residenza all'estero, ove richiesta.

9. Decreto di intimazione.
1. L'intimazione di cui all'art. 12, comma 1, della legge è fatta con decreto del Ministro dell'interno ed ha effetto dal giorno della notificazione all'interessato.
2. Perde la cittadinanza, dal giorno successivo al termine fissato dal decreto di intimazione, chi non ha abbandonato, entro il termine medesimo, l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero.

10. Riacquisto della cittadinanza.
1. Le dichiarazioni di riacquisto di cui agli articoli 13 e 17 della legge devono essere corredate della seguente documentazione:
a) atto di nascita rilasciato dal comune presso il quale detto atto risulta iscritto o trascritto;

b) documentazione da cui risulti il trascorso possesso della cittadinanza italiana;

c) documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera, ovvero allo status di apolidia;

d) certificato di situazione di famiglia o documentazione equipollente.

11. Inibizione al riacquisto.
1. Agli effetti dell'art. 13, comma 1, lettera e), della legge la prova di aver abbandonato l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, nonché il servizio militare per uno Stato estero deve essere data al Ministero dell'interno.
2. Il decreto di inibizione che impedisce il verificarsi del riacquisto della cittadinanza nonostante l'adempimento delle condizioni stabilite dal comma 1, lettere c), d) ed e), dell'art. 13 della legge viene trasmesso al competente ufficiale dello stato civile per la trascrizione e l'annotazione a margine dell'atto di nascita.
3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 3, della legge il sindaco è tenuto a dare comunicazione al prefetto della provincia, nel cui territorio è compreso il comune, delle generalità degli ex connazionali iscritti nell'anagrafe della popolazione residente, entro trenta giorni dalla loro iscrizione.

12. Acquisto della cittadinanza da parte dei figli minori.
1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 14 della legge l'acquisto della cittadinanza, da parte dei figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, si verifica se essi convivono con il genitore alla data in cui quest'ultimo acquista o riacquista la cittadinanza.
2. La convivenza deve essere stabile ed effettiva ed opportunamente attestata con idonea documentazione.

13. Decorrenza dell'acquisto e del riacquisto della cittadinanza.
1. In applicazione dell'art. 15 della legge, l'acquisto od il riacquisto della cittadinanza, di cui agli articoli 4, comma 1, lettera a), e 13, comma 1, lettera a), della legge, decorrono dal giorno successivo a quello del congedamento.

14. Dichiarazioni di cittadinanza.
1. Le dichiarazioni per l'elezione, l'acquisto, il riacquisto e la rinuncia alla cittadinanza devono essere corredate, oltre che della documentazione rispettivamente indicata negli articoli 3, 8 e 10, anche di eventuali altri documenti necessari a dimostrare che il dichiarante si trova nelle condizioni previste dalla legge.
2. Qualora le dichiarazioni di cui al comma 1 non siano corredate della documentazione prescritta, nel riceverle l'ufficiale dello stato civile o l'autorità diplomatica o consolare competente invita l'interessato a produrre detta documentazione.
3. La rinuncia alla cittadinanza ai sensi degli articoli 3, comma 4, 13, comma 1, lettera d), e 14 della legge consente di poter successivamente acquistare la cittadinanza soltanto in applicazione degli articoli 5 e 9 della legge.
4. Ai fini dell'applicazione dell'art. 23, comma 1, della legge, le dichiarazioni di cui al comma 1 e la prestazione del giuramento di cui all'art. 10 della legge devono, in Italia, essere rese dinanzi all'ufficiale dello stato civile del comune dove l'interessato risiede o intende stabilire la residenza, ove questa sia stata indicata e non ancora definita la relativa procedura.

15. Sanzioni amministrative.
1. L'autorità competente ad applicare la sanzione amministrativa di cui all'art. 24 della legge è, per il cittadino italiano residente in Italia, il prefetto della provincia nel cui territorio è compreso il comune di residenza e, per il cittadino italiano residente all'estero, il prefetto della provincia nel cui territorio è compreso il comune nei cui registri deve essere trascritta, ai sensi dell'ordinamento dello stato civile, la dichiarazione prevista dal medesimo art. 24 della legge.

16. Adempimenti relativi allo stato civile.
1. L'ufficiale dello stato civile che ha iscritto la dichiarazione dell'interessato, volta all'acquisto, alla perdita, al riacquisto o al mancato riacquisto della cittadinanza, trasmette copia della dichiarazione medesima e della documentazione che la correda all'autorità competente ad accertare la sussistenza delle condizioni che la legge stabilisce per il prodursi degli effetti anzidetti.
2. L'autorità competente, ai sensi del comma 1, è il sindaco del comune in cui la dichiarazione è stata iscritta, nelle ipotesi previste dagli articoli 2, commi 2 e 3; 3, comma 4; 4, comma 1, lettera c); 4, comma 2; 11; 13, comma 1, lettere c) e d); 14 e 17 della legge.
3. Quando la dichiarazione, con la documentazione che la correda, è stata ricevuta dall'autorità diplomatica o consolare, è questa competente, nelle ipotesi previste nel comma 2, ad operare l'accertamento della sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge.
4. In ogni altra ipotesi, diversa da quelle menzionate nel comma 2, in cui pure sia prevista una dichiarazione dell'interessato, competente all'accertamento è il Ministero dell'interno, al quale l'ufficiale dello stato civile o l'autorità diplomatica o consolare trasmettono copia della dichiarazione ricevuta dall'interessato e della documentazione da questi prodotta.
5. L'autorità diplomatica o consolare, nei casi in cui provvede direttamente all'accertamento, trasmette all'ufficiale dello Stato civile competente, copia della dichiarazione ricevuta e comunicazione dell'esito dell'accertamento. Il sindaco, nei casi di sua competenza, trasmette all'ufficiale dello stato civile comunicazione dell'esito dell'accertamento. Analogamente provvede il Ministero dell'interno nei riguardi dell'ufficiale dello stato civile che gli ha inviato gli atti; quando questi gli sono pervenuti dall'autorità diplomatica o consolare, trasmette all'ufficiale dello stato civile individuato ai sensi del citato art. 63, anche copia della dichiarazione dell'interessato.
6. [abrogato].
7. La trasmissione degli atti e delle comunicazioni indicati nel presente articolo deve essere effettuata senza indugio. L'accertamento circa la sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge per l'acquisto, la perdita, il riacquisto, il mancato riacquisto della cittadinanza deve essere compiuto dall'autorità competente entro centoventi giorni dalla ricezione degli atti.
8. Ad esclusione delle ipotesi previste dall'art. 1 della legge e di quelle in cui sia richiesta una dichiarazione dell'interessato, il sindaco, sulla base delle risultanze dello stato civile ed anagrafiche, emette attestazione dell'acquisto, dalla perdita o del riacquisto della cittadinanza da persone residenti nel comune o iscritte all'AIRE del comune e la trasmette, ai fini della trascrizione nei registri di cittadinanza e dell'annotazione nell'atto di nascita, all'ufficiale dello stato civile. Le attestazini per i minori residenti all'estero, di cui all'articolo 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, vengono emesse dall'autorità diplomatica o consolare sulla base delle risultanze dello stato civile ed anagrafiche anche straniere, e di quanto disposto dall'articolo 12 del presente regolamento; l'autorità diplomatica o consolare le trasmette all'ufficiale dello stato civile competente per l'annotazione sull'atto di nascita.
9. La certificazione di cittadinanza è rilasciata, sulla base delle risultanze dello stato civile ed anagrafiche, in Italia dal sindaco del comune di residenza degli interessati e all'estero dall'autorità diplomatica o consolare competente per territorio. Non possono essere rilasciati certificati o documenti che abbiano per presupposto l'essersi prodotto uno degli effetti previsti dalla legge senza che sia stata previamente accertata dall'autorità competente la sussistenza di tutte le condizioni stabilite perché tale effetto si sia prodotto.

17. Certificazione della condizione d'apolidia.
1. Il Ministero dell'interno può certificare la condizione di apolidia, su istanza dell'interessato corredata della seguente documentazione:
a) atto di nascita;

b) documentazione relativa alla residenza in Italia;

c) ogni documento idoneo a dimostrare lo stato di apolide.
2. È facoltà del Ministero dell'interno di richiedere, a seconda dei casi, altri documenti.

18. Regime transitorio delle rinunce al riacquisto.
1. Le dichiarazioni di rinuncia al riacquisto di cui all'art. 13, comma 1, lettera d), della legge possono essere rese alla competente autorità entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento qualora effettuate da coloro i quali, non avendo ancora riacquistato la cittadinanza secondo le disposizioni di cui all'art. 9, primo comma, n. 3, dell'abrogata legge 13 giugno 1912, n. 555 , abbiano maturato o maturino nel termine predetto il periodo di residenza previsto dal citato art. 13, comma 1, lettera d).
19. Abrogazione di norme.
1. È abrogato il regio decreto 2 agosto 1912, n. 949 , dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.